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n. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2026
Cosa è cambiato
L'ordinanza definisce e disciplina il regime dei diritti amministrativi a carico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in regime di autorizzazione generale o tramite diritti d'uso. La finalità di tali contributi è esclusivamente la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo Stato per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime autorizzativo, escludendo qualsiasi finalità di profitto.
Il sistema è basato su criteri di proporzionalità, obiettività e trasparenza per minimizzare gli oneri accessori per le imprese. Viene introdotto un meccanismo di compensazione: il Ministero dello sviluppo economico, insieme al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità nazionale di regolamentazione, deve pubblicare annualmente i costi sostenuti e l'importo dei diritti riscossi, apportando rettifiche in caso di scostamenti tra le due cifre.
Per quanto riguarda il calcolo, il contributo è parametrato sulla popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. In particolare, per le imprese di dimensioni ridotte, viene fissata una tariffa specifica di 500 euro ogni 1.000 utenti.
Per chi è cambiato
- •Imprese di comunicazioni elettroniche con più di 50.000 utenti: sono tenute al pagamento di diritti amministrativi calcolati in modo proporzionato alla popolazione potenziale raggiunta dai loro servizi.
- •Piccole imprese di telecomunicazioni (fino a 50.000 utenti): devono versare un contributo specifico pari a 500 euro per ogni 1.000 utenti presenti nel proprio portafoglio.
- •Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dello sviluppo economico e MEF: sono obbligati alla rendicontazione annuale dei costi di gestione e alla pubblicazione degli importi riscossi, con l'onere di rettificare i contributi in base all'effettivo costo amministrativo.
- •Autorità nazionale di regolamentazione: assume il compito di monitorare e pubblicare, in concerto con i Ministeri, i dati relativi ai costi e ai diritti riscossi.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La misura si applica ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). L'attuazione operativa prevede la pubblicazione annuale dei bilanci relativi ai costi amministrativi e ai diritti riscossi per consentire le rettifiche tariffarie. Gli organi competenti per la gestione e il controllo sono il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità nazionale di regolamentazione.