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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DECRETO 30 luglio 2026
Cosa è cambiato
Il decreto dispone lo scioglimento d'ufficio (ovvero coatto, disposto dall'autorità ministeriale e non volontario dai soci) della società cooperativa sociale "Santa Teresa - Società cooperativa sociale Onlus S.r.l.", con sede nel Comune di Capalbio (GR). Contestualmente, viene nominato un commissario liquidatore che subentra agli organi di amministrazione e controllo della cooperativa. Questo atto segna la fine della personalità giuridica dell'ente per scopi di prosecuzione dell'attività e l'avvio della fase di liquidazione coatta amministrativa. Le cause tipiche di uno scioglimento d'ufficio per cooperative (ex art. 2545-septies c.c. e L. 59/1992) includono gravi irregolarità gestionali, insolvenza, inattività prolungata, violazione dello scopo mutualistico o perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle cooperative. La qualifica di Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) implica che il patrimonio residuo, una volta estinti i debiti, dovrà essere devoluto ad altre Onlus o a fini di utilità sociale, non distribuito tra i soci.
Per chi è cambiato
Cooperativa "Santa Teresa" e suoi organi: Cessano immediatamente dai poteri il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio Sindacale/Revisore. Il legale rappresentante perde la rappresentanza legale dell'ente.
Commissario Liquidatore (nominato dal Decreto): Assume la piena gestione dell'ente con poteri di amministrazione e rappresentanza legale finalizzati alla liquidazione: inventario beni, riscossione crediti, pagamento debiti, vendita asset, redazione bilancio finale e riparto.
Creditori (fornitori, banche, dipendenti, erario): Devono insinuare le proprie pretese nel procedimento di liquidazione secondo le modalità e i termini che il commissario fisserà (pubblicazione su GU/registro imprese). I crediti privilegiati (lavoratori, fisco) hanno prelazione.
Soci cooperatori: Perdono la qualità di soci e il diritto al voto. Hanno diritto al rimborso della quota capitale (nominale) solo dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori esterni e nel limite del patrimonio residuo. Non partecipano agli utili (vietato per Onlus).
Dipendenti/Collaboratori: Il rapporto di lavoro non si estingue automaticamente ma prosegue con il commissario (che subentra come datore di lavoro) salvo licenziamenti per giustificato motivo oggettivo legati alla liquidazione. I crediti retributivi e TFR sono crediti privilegiati.
Comune di Capalbio / Territorio: Viene meno un soggetto operante nel sociale (cooperativa sociale) che presumibilmente gestiva servizi socio-assistenziali/educativi sul territorio. L'ente locale potrebbe dover riassegnare i servizi in appalto/convenzione.
Ministero del Lavoro / Regione Toscana / Runts: Gli uffici competenti (ex Ministero Sviluppo Economico, ora MIMIT per la vigilanza sulle coop; Runts per la qualifica Onlus/ETS) provvederanno alla cancellazione dai registri (Registro Imprese, Albo Cooperative, Runts) a liquidazione ultimata.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Entrata in vigore/Efficacia: Il provvedimento è efficace dalla data di adozione (30 luglio 2026) o dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 189 del 17 agosto 2026), che ne costituisce notifica legale a tutti gli effetti.
Adempimenti immediati: Il Commissario Liquidatore deve:
- 1Prendere possesso dei beni, libri contabili, archivi e sigilli.
- 2Pubblicare l'avviso di scioglimento e nomina sul Registro Imprese (Camera di Commercio Grosseto) e su Gazzetta Ufficiale per la notifica ai creditori.
- 3Fissare il termine (solitamente 30-60 giorni) per la presentazione delle domande di ammissione al passivo (insinuazione crediti).
Organi competenti: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) - Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese (vigilanza cooperative); Tribunale di Grosseto (eventuale controllo giurisdizionale su atti straordinari o opposizioni); Agenzia delle Entrate (per posizione fiscale Onlus/ETS); Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) per cancellazione.
Sanzioni/Responsabilità: Gli ex amministratori rispondono personalmente verso i creditori sociali per i debiti non pagati se non hanno conferito i libri o hanno occultato l'insolvenza (art. 2476 c.c.). Il commissario risponde della gestione liquidatoria.
Durata: La liquidazione coatta ha durata variabile (solitamente 1-3 anni) a seconda della complessità dell'attivo (immobili, crediti difficili) e del contenzioso. Si conclude con il riparto finale e la cancellazione dal Registro Imprese.