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n. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 2026
Cosa è cambiato
L'ordinanza chiarisce l'applicazione delle norme transitorie riguardanti la procedibilità dei reati in caso di concorso tra violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e violenza privata (art. 610 c.p.). Nello specifico, viene stabilito che per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, il processo deve proseguire d'ufficio (ovvero senza necessità di querela della vittima) quando il delitto di violenza sessuale è connesso a quello di violenza privata, anche se quest'ultimo sarebbe normalmente procedibile a querela.
L'obiettivo è garantire che la gravità del reato di violenza sessuale prevalga sulle formalità procedurali della violenza privata, evitando che l'assenza di una querela per il reato minore possa ostacolare o bloccare l'azione penale per il reato più grave, assicurando così la tutela della vittima e l'efficacia della giustizia penale per i fatti avvenuti nel periodo di transizione normativa.
Per chi è cambiato
- •Persone offese (Vittime): hanno la garanzia che l'azione penale per violenza sessuale prosegua d'ufficio anche se connessa a violenza privata, indipendentemente dalla presentazione di una querela per quest'ultima, per i fatti antecedenti al D.Lgs. 150/2022
- •Imputati: restano soggetti a procedimenti penali d'ufficio per i reati citati, non potendo invocare l'estinzione del reato o l'improcedibilità per mancanza di querela in relazione alla violenza privata connessa
- •Magistratura e Pubblico Ministero: devono applicare il regime di procedibilità d'ufficio nei casi di connessione tra i due reati per i fatti commessi prima del 10 ottobre 2022, in conformità all'art. 85, comma 2-ter del D.Lgs. 150/2022.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La disposizione si applica ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Il quadro normativo di riferimento è l'art. 85, comma 2-ter del suddetto decreto, che attua la delega della legge 27 settembre 2021, n. 134 per l'efficienza del processo penale e la giustizia riparativa. L'organo competente per l'interpretazione e l'applicazione di tale principio è la Corte di Cassazione.