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n. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 2026
Cosa è cambiato
L'ordinanza stabilisce l'inapplicabilità dell'istituto della 'messa alla prova' (sospensione del processo penale per l'imputato che svolge lavori di pubblica utilità o risarcisce il danno) per chi è accusato del reato previsto dall'art. 192, comma 7-bis, del Codice della Strada. Nello specifico, l'atto chiarisce che la fuga da un posto di blocco o l'inosservanza dell'invito a fermarsi da parte dei funzionari di polizia, quando effettuata con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità altrui, preclude l'accesso a questo beneficio processuale.
In termini pratici, ciò significa che per questa specifica e pericolosa condotta di guida, l'imputato non può richiedere la sospensione del giudizio per evitare la condanna attraverso un percorso riparativo, ma dovrà affrontare l'intero iter processuale penale secondo le norme ordinarie previste dall'art. 168-bis del Codice Penale.
Per chi è cambiato
- •Imputati per reati stradali: chi è accusato di fuga pericolosa dai posti di blocco non può più beneficiare della sospensione del processo tramite la messa alla prova, rendendo inevitabile il prosieguo del giudizio penale
- •Avvocati e Difensori: devono considerare l'impossibilità giuridica di proporre l'istanza di messa alla prova per i clienti accusati di violazione dell'art. 192, comma 7-bis del Cod. Str.
- •Magistrati e Giudici: l'atto funge da orientamento giurisprudenziale per l'applicazione restrittiva dei benefici processuali in presenza di condotte che compromettono gravemente la sicurezza pubblica.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Como in data 10 giugno 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Corte Costituzionale (1ª Serie Speciale n. 34 del 26 agosto 2026). Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 168-bis, primo comma, del Codice Penale e dall'art. 192, comma 7-bis, del Codice della Strada.