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n. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 settembre 2026
Cosa è cambiato
L'atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è un'ordinanza di rimessione (atto di promovimento n. 180 del 7 settembre 2026) con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardante il Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 133, comma 1, lettera o).
Nel dettaglio, la controversia al centro del giudizio a quo vede contrapposte la banca Intesa Sanpaolo S.p.a. e il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.). La questione riguarda il perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di produzione di energia. Attualmente, la norma devolve al giudice amministrativo le controversie, comprese quelle risarcitorie, relative a procedure e provvedimenti della pubblica amministrazione in tale settore.
Tuttavia, sulla base del diritto vivente della Corte di Cassazione, tale giurisdizione esclusiva viene interpretata come escludente le controversie di natura restitutoria o relative a diritti patrimoniali consequenziali (incluse le pretese di restituzione di somme). L'ordinanza sottopone al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità di questa interpretazione e perimetrazione della giurisdizione, aprendo a una possibile ridefinizione dei confini tra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle controversie patrimoniali e restitutorie connesse a provvedimenti della pubblica amministrazione nel settore energetico.
Per chi è cambiato
- •Cittadini e Investitori nel settore energetico: la pronuncia finale della Corte Costituzionale inciderà direttamente sulla individuazione del giudice competente (Amministrativo o Ordinario) a cui rivolgersi per ottenere non solo l'annullamento di atti del GSE o richieste risarcitorie, ma anche la restituzione di somme di denaro o la tutela di diritti patrimoniali consequenziali.
- •Istituti di Credito e Grandi Imprese (es. Intesa Sanpaolo S.p.a.): vedranno chiarito, a seguito della futura sentenza della Consulta, il corretto riparto di giurisdizione per azionare pretese restitutorie derivanti da rapporti e provvedimenti nel settore della produzione di energia gestito dal GSE.
- •Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.a.) e Pubblica Amministrazione: l'atto definisce il contesto processuale in cui il GSE difende i propri provvedimenti, in attesa di un chiarimento definitivo della Corte Costituzionale circa la cognizione del giudice amministrativo sulle pretese patrimoniali e restitutorie.
- •Operatorio Giuridico e Avvocatura: la pronuncia della Corte Costituzionale offrirà certezza applicativa sull'interpretazione dell'art. 133, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 104 del 2010, eliminando i dubbi interpretativi sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza del TAR Lazio del 7 settembre 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 44 del 4 novembre 2026. L'atto costituisce l'avvio del giudizio incidentale di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale dovrà pronunciarsi sulla norma censurata (art. 133, comma 1, lett. o, del d.lgs. n. 104/2010). Gli effetti pratici e definitivi sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione dipenderanno dalla futura sentenza della Consulta.