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n. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2026
Cosa è cambiato
La Regione Campania ha depositato presso la Corte Costituzionale un ricorso di legittimità (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 4 novembre 2026) avente ad oggetto l'articolo 33 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in materia di tributi regionali e federalismo fiscale. La norma impugnata ridisegna il sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario attraverso la soppressione, a partire dall'anno 2027, di specifici trasferimenti statali storici (tra cui la quota non sanità della compartecipazione IVA, i fondi per i libri di testo, il welfare dello studente, il diritto allo studio e il trasporto pubblico locale). Al contempo, la riforma introduce una compartecipazione regionale al gettito dell'IRPEF stabilita tramite un apposito d.P.C.m. e istituisce un 'fondo perequativo transitorio' nel bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gestire gli scostamenti finanziari, con una dotazione iniziale legata ai trasferimenti soppressi e incrementata di 50 milioni di euro dal 2028. Il ricorso solleva questioni di costituzionalità su questo assetto di fiscalizzazione, che modifica i meccanismi di perequazione e accentra poteri di definizione tramite decreto, incidendo sui rapporti finanziari tra Stato e autonomie regionali.
Per chi è cambiato
- •Regioni a Statuto Ordinario (incluso il soggetto ricorrente Regione Campania): subiscono una profonda trasformazione strutturale delle proprie fonti di finanziamento, passando da trasferimenti statali mirati a una compartecipazione al gettito IRPEF e a meccanismi perequativi transitori e a regime, con l'obbligo di assicurare il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane
- •Enti Locali (Comuni, Province e Città metropolitane): vedono confermato il principio per cui le regioni assicurano il concorso alle loro funzioni fondamentali negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, pur all'interno di un quadro di ridefinizione dei flussi finanziari territoriali contestato in via costituzionale
- •Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie): sono incaricate dell'adozione dei provvedimenti attuativi (d.P.C.m.), della gestione del fondo perequativo transitorio, del coordinamento e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'esercizio dei poteri sostitutivi e di monitoraggio periodico.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Trattandosi di un ricorso per legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 ottobre 2026 contro disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (in particolare l'art. 33), l'iter giudiziario presso la Corte Costituzionale seguirà le normali procedure di giudizio in via principale tra Stato e Regioni. Gli effetti pratici e la vigenza delle norme impugnate restano sub iudice in attesa della sentenza della Consulta. Il quadro normativo contestato prevedeva l'adozione di un d.P.C.m. entro il 31 dicembre 2026, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari, volto a definire le aliquote di compartecipazione all'IRPEF, i criteri di assegnazione del fondo perequativo transitorio e i meccanismi di monitoraggio dei LEP a decorrere dall'anno 2027.