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n. 182 SENTENZA 22 settembre - 3 novembre 2026
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale (Sentenza n. 182/2026) ha deliberato sulla legittimità costituzionale degli articoli 1 (commi 706-711) e 3 (comma 1, con Tabella 2) della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che istituiscono il Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) per l'Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Personale (ASCOM) a favore di alunni e studenti con disabilità in età evolutiva.
La norma statale introduce per la prima volta una definizione uniforme nazionale del LEP ASCOM, stabilisce la copertura finanziaria e l'autorizzazione alla spesa, istituisce un Registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato e definisce l'obiettivo di servizio posto a carico degli enti territoriali (Comuni e Province), finanziato tramite riparto delle quote del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Puglia e non fondate la gran parte delle censure della Regione Emilia-Romagna (competenza legislativa statale esclusiva ex art. 117, co. 2, lett. m Cost. per i LEP concernenti diritti civili e sociali; rispetto dell'autonomia finanziaria e amministrativa; copertura finanziaria; principio di uguaglianza).
Tuttavia, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'Emilia-Romagna dichiarando l'illegittimità costituzionale parziale della legge nella parte in cui omette il coinvolgimento della Conferenza Unificata (ex art. 8 D.Lgs. 281/1997) per la definizione dei criteri di riparto del Fondo e per l'individuazione dell'obiettivo di servizio. Tale omissione viola il principio di leale collaborazione (art. 117, co. 6 e 118 Cost.), imponendo al legislatore statale di prevedere un'intesa o un parere obbligatorio della Conferenza per le modalità attuative che incidono sull'autonomia organizzativa e finanziaria di Comuni, Province e Regioni.
Per chi è cambiato
- •Alunni e studenti con disabilità in età evolutiva (e loro famiglie): Acquisiscono un diritto soggettivo certo ed esigibile su tutto il territorio nazionale all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione (ASCOM) come Livello Essenziale delle Prestazioni, superando le attuali disparità regionali e comunali. Il servizio deve essere garantito in base a standard uniformi definiti a livello statale.
- •Comuni e Province (Enti locali titolari della funzione): Vedono confermato l'obbligo di erogare il servizio ASCOM come "obiettivo di servizio" proprio, ma ottengono una garanzia procedurale fondamentale: lo Stato non potrà definire unilateralmente i criteri di riparto delle risorse (Fondo unico inclusione) e i parametri dell'obiettivo di servizio senza il passaggio obbligatorio in Conferenza Unificata. Dovranno alimentare il Registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno.
- •Regioni: La competenza legislativa esclusiva statale sui LEP (diritti civili/sociali) viene ribadita, limitando lo spazio di intervento regionale alla sola programmazione attuativa e al coordinamento. La sentenza rafforza il loro ruolo di rappresentanza degli enti locali in sede di Conferenza Unificata per la definizione dei criteri di finanziamento.
- •Ministero dell'Istruzione e del Merito / Ministero per le Disabilità / MEF (Amministrazione centrale): Sono tenuti a rivedere i decreti attuativi per inserire il passaggio in Conferenza Unificata per la definizione dei criteri di riparto del Fondo e dell'obiettivo di servizio. Devono gestire il Registro nazionale del fabbisogno e monitorare l'effettiva erogazione del LEP.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Entrata in vigore: La sentenza è pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 44 del 4 novembre 2026. Gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale (mancato coinvolgimento Conferenza Unificata) sono immediati: le norme censurate (art. 1, commi 706-711 e art. 3, comma 1, Tab. 2 L. 199/2025) restano in vigore ma devono essere applicate "costituzionalmente orientate", ovvero prevedendo il necessario coinvolgimento della Conferenza Unificata per i provvedimenti di riparto e definizione degli obiettivi di servizio. Scadenze: Non vi sono scadenze per domande dei cittadini (diritto esigibile), ma vi è l'onere per il Governo di adottare/integrare i decreti attuativi (DPCM o Decreti Ministeriali) per disciplinare il Registro nazionale e i criteri di riparto con il parere/intesa della Conferenza Unificata. Organi competenti: Corte Costituzionale (giudizio), Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città ed Autonomie locali (sede di leale collaborazione), Ministero per le Disabilità e MIM (attuazione), MEF (copertura finanziaria Fondo unico inclusione). Sanzioni: Non previste sanzioni dirette; l'inadempimento dell'obbligo di leale collaborazione espone gli atti di riparto a impugnazione per violazione di legge costituzionale.