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n. 180 SENTENZA 23 settembre - 2 novembre 2026
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 depositata il 2 novembre 2026, si è pronunciata in merito alla legittimità dell'esclusione dei reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis del codice penale) e di traffico di influenze illecite (art. 346-bis del codice penale) dall'accesso all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (m.a.p.), disciplinata dall'art. 168-bis del codice penale.
La Consulta ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 3, 27 (terzo comma) e 76 della Costituzione (che invocavano la presunta irragionevolezza della norma, la violazione del principio di finalità rieducativa della pena e l'eccesso di delega). Di conseguenza, resta confermato il divieto di applicare la messa alla prova per gli imputati accusati dei predetti delitti contro la pubblica amministrazione. La pronuncia ribadisce la discrezionalità del legislatore nel perimetrare l'accesso alle misure alternative al processo in base alla gravità e alla specificità dei reati commessi.
Per chi è cambiato
- •Imputati nei procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 353-bis e 346-bis c.p.: viene esclusa definitivamente la possibilità di accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova, precludendo questo canale di estinzione del reato attraverso lavori di pubblica utilità e condotte riparatorie
- •Avvocati penalisti e operatori del diritto: devono prendere atto della piena legittimità costituzionale del regime di esclusione di tali reati dall'istituto della messa alla prova, orientando di conseguenza le strategie difensive dei propri assistiti
- •Autorità giudiziarie (Tribunali e Procure): confermano l'obbligo di procedere con i riti ordinari o alternativi diversi dalla messa alla prova per i procedimenti aventi a oggetto i delitti di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e traffico di influenze illecite.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 44 del 4 novembre 2026. L'efficacia della pronuncia di infondatezza e inammissibilità consolida lo status quo normativo, mantenendo inalterato l'articolo 168-bis del codice penale e confermando l'impossibilità di richiedere la messa alla prova per i reati in essa menzionati.