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n. 179 SENTENZA 21 settembre - 2 novembre 2026
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 2 novembre 2026, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14, in materia di edilizia e urbanistica. La questione sollevata in via incidentale riguardava il contributo di costruzione e la sua presunta estensione illegittima agli interventi di ampliamento degli edifici residenziali unifamiliari entro il limite del 20% della volumetria esistente, che avrebbe violato i principi fondamentali dello Stato nella materia di legislazione concorrente del 'governo del territorio' (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
Con questa pronuncia, la Consulta ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale. Di conseguenza, resta pienamente valida ed efficace la disciplina regionale pugliese che regola il regime dei titoli abilitativi e dei relativi oneri per i piccoli ampliamenti volumetrici degli edifici residenziali unifamiliari, confermando l'assetto normativo applicato finora nei cantieri e negli uffici tecnici comunali della Regione Puglia.
Per chi è cambiato
- •Cittadini e Proprietari di immobili (Regione Puglia): possono fare affidamento sulla legittimità della normativa regionale sugli ampliamenti fino al 20% della volumetria per gli edifici unifamiliari, senza il rischio di veder invalidate le procedure edilizie o di subire modifiche retroattive sui regimi di contribuzione già definiti
- •Tecnici, Progettisti e Professionisti dell'edilizia: mantengono la certezza del diritto nell'istruttoria delle pratiche edilizie (come SCIA o permessi di costruire) relative ad ampliamenti residenziali rientranti nei parametri della legge regionale pugliese n. 14 del 2009
- •Comuni ed Enti Locali pugliesi: continuano ad applicare senza variazioni le disposizioni regionali relative al contributo di costruzione per gli interventi di ampliamento in questione, confermando le prassi amministrative fin qui seguite nell'ambito del governo del territorio.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La sentenza è stata depositata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 44 del 4 novembre 2026). Avendo dichiarato la 'non fondatezza' della questione sollevata dal giudice a quo, la pronuncia non introduce nuove norme o scadenze, ma preserva l'ordinamento vigente, confermando la piena operatività dell'art. 5, comma 3, lett. a), della Legge Regionale della Puglia n. 14/2009 nei termini in cui è stata interpretata e applicata alla data odierna.