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DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2026, n.199
Cosa è cambiato
Il decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199, introduce le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, adeguando formalmente l'ordinamento italiano alle prescrizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione. Tale regolamento europeo stabilisce norme rigorose e armonizzate riguardanti i materiali e gli oggetti in materia plastica riciclata destinati a entrare in contatto diretto con i prodotti alimentari.
La normativa ridefinisce il quadro giuridico per la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di imballaggi e contenitori alimentari in plastica riciclata. Vengono recepite le regole comunitarie volte a garantire che i processi di riciclo della plastica siano sicuri, tracciabili e idonei a prevenire la migrazione di sostanze chimiche potenzialmente nocive dagli imballaggi agli alimenti, tutelando in modo rigoroso la salute pubblica e la sicurezza dei consumatori.
Il provvedimento definisce inoltre il regime sanzionatorio e le competenze di controllo e vigilanza sul territorio nazionale, chiarendo quali siano le autorità preposte alla verifica della conformità dei processi di riciclo e dei materiali finiti immessi sul mercato, al fine di evitare frodi e garantire la leale concorrenza nella filiera del packaging alimentare.
Per chi è cambiato
- •Industrie produttrici di materiali plastici e trasformatori: devono conformarsi ai rigidi standard tecnici stabiliti dal regolamento UE per i processi di riciclo della plastica, utilizzando tecnologie certificate e garantendo la tracciabilità della materia prima seconda impiegata per il contatto con gli alimenti
- •Imprese della filiera alimentare e della GDO: sono tenute a verificare che gli imballaggi e i contenitori in plastica riciclata acquistati e utilizzati per i prodotti alimentari siano conformi alle nuove disposizioni, riducendo i rischi di contaminazione e responsabilità lungo la catena di fornitura
- •Autorità di controllo, Enti sanitari e Ministeri competenti: ricevono il mandato ufficiale per effettuare ispezioni, verifiche tecniche e applicare il regime sanzionatorio nei confronti dei soggetti inadempienti o non conformi agli standard di sicurezza europei.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Il provvedimento entra in vigore il 14 novembre 2026, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 30 ottobre 2026. L'attuazione e la vigilanza sulle disposizioni del decreto sono affidate ai Ministeri competenti e agli organi di controllo sanitario e ambientale, secondo le competenze stabilite dalla legge di delega e dai regolamenti europei di riferimento.