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n. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2026
Cosa è cambiato
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha sollevato una questione di legittimità costituzionale (ordinanza di promovimento del 5 maggio 2026) riguardante le norme che regolano il contenzioso in materia di attività venatoria, nello specifico l'articolo 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La questione al centro del provvedimento riguarda il termine di impugnazione dei calendari venatori, fissato a trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), e la previsione secondo cui, in caso di impugnazione di tali atti, le associazioni venatorie riconosciute assumono la veste di parti necessarie del giudizio.
L'ordinanza attiva il vaglio della Corte Costituzionale per verificare se l'attuale assetto normativo e processuale garantisca il corretto bilanciamento tra il diritto di accesso alla giustizia delle associazioni di protezione ambientale e i diritti di partecipazione e difesa delle associazioni venatorie, nonché la certezza dei tempi nell'impugnazione di atti amministrativi di carattere generale e programmatorio come i calendari venatori regionali.
Per chi è cambiato
- •Associazioni di protezione ambientale e associazioni venatorie: subiscono un impatto diretto in termini di gestione del contenzioso amministrativo, poiché l'ordinanza incide sulle regole processuali, sui termini perentori di ricorso e sulla partecipazione obbligatoria nei giudizi dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali
- •Regioni e Enti territoriali: sono direttamente interessati in quanto enti emananti dei calendari venatori regionali, i cui atti di programmazione faunistico-venatoria risultano esposti a giudizi di legittimità costituzionale che potrebbero ridefinire le regole procedurali delle controversie
- •Giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato): l'atto incide sull'applicazione delle norme processuali relative all'individuazione del contraddittorio integro e dei termini di decadenza per l'impugnazione dei calendari venatori.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza del TAR Veneto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 43 del 28 ottobre 2026. L'atto avvia il giudizio incidentale di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale sarà chiamata a esprimersi sulla conformità alla Costituzione delle disposizioni impugnate. Nelle more della decisione della Consulta, i giudizi pendenti aventi ad oggetto la medesima materia potranno essere sospesi o adeguati secondo le disposizioni processuali applicabili.