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n. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 2026
Cosa è cambiato
Il Tribunale di Avellino ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardante l'articolo 3-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74). La norma in questione stabilisce una preclusione all'acquisto della cittadinanza italiana per via della discendenza (il cosiddetto criterio dello iure sanguinis) per i soggetti nati all'estero che siano in possesso di un'altra cittadinanza. Nello specifico, il procedimento davanti al giudice ordinario vede come ricorrenti dei minori, rappresentati dai genitori, contro il Comune di Montoro in merito al riconoscimento dello status civitatis.
L'ordinanza di rimessione sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale mette in discussione l'applicabilità retroattiva o comunque estesa di tale preclusione anche nei confronti dei soggetti nati all'estero in epoca antecedente rispetto alla data di entrata in vigore del citato articolo 3-bis. Vengono dunque censurati gli effetti restrittivi che tale sbarramento normativo produce sull'effettivo riconoscimento del diritto alla cittadinanza per discendenza, incidendo sulle posizioni giuridiche di quanti vantavano tale aspettativa o diritto in base alla pregressa disciplina dello iure sanguinis senza limiti generazionali o di doppia cittadinanza.
Per chi è cambiato
- •Cittadini e Minorenni nati all'estero: l'atto di promovimento tocca direttamente la platea dei discendenti da cittadini italiani nati fuori dai confini nazionali e in possesso di altra cittadinanza, i quali subiscono l'applicazione della preclusione introdotta nel 2025 o attendono la pronuncia della Consulta per la definizione dei ricorsi volti al riconoscimento dello status civitatis
- •Famiglie e Genitori: agiscono in rappresentanza legale dei figli minorenni nei procedimenti civili promossi contro i Comuni (nel caso specifico, il Comune di Montoro) per far valere il diritto all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza
- •Comuni italiani: enti locali coinvolti nella gestione delle istanze e dei contenziosi giudiziari relativi all'accertamento e alla trascrizione della cittadinanza iure sanguinis, chiamati a confrontarsi con l'applicazione delle nuove restrizioni legislative in attesa del giudizio di costituzionalità
- •Magistratura e operatori del diritto: il Tribunale di Avellino e gli uffici giudiziari civili sono direttamente interessati dalla questione di legittimità costituzionale, che sospende i giudizi pendenti in materia fino alla decisione della Corte Costituzionale.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Trattandosi di un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale (Atto di promovimento n. 176 del 18 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 43 del 28 ottobre 2026), il giudizio principale pendente dinanzi al Tribunale di Avellino viene sospeso in attesa della pronuncia dei giudici della Consulta.
La normativa di riferimento oggetto di esame costituzionale è l'articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, e successivamente convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74. Gli effetti pratici sui procedimenti amministrativi e giudiziari in corso in tutta Italia dipenderanno esclusivamente dall'esito della sentenza che la Corte Costituzionale emetterà a seguito del presente rinvio.