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n. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 settembre 2026
Cosa è cambiato
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato una questione di legittimità costituzionale (ordinanza di promovimento del 2 settembre 2026) riguardante alcune norme chiave del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). In particolare, l'impugnazione riguarda l'articolo 41, comma 2, nella parte in cui impone a pena di decadenza – per la proposizione del ricorso amministrativo – di notificare l'atto non solo all'amministrazione resistente, ma anche ad almeno uno dei controinteressati individuati nell'atto stesso. Viene inoltre contestato l'articolo 49, comma 1, nella parte in cui non consente al presidente del tribunale o al collegio giudicante di ordinare l'integrazione del contraddittorio qualora il ricorso non sia stato notificato ad alcun controinteressato.
Il cuore della questione posta alla Corte Costituzionale riguarda il bilanciamento tra il principio della parità delle armi nel processo, il diritto di difesa del ricorrente e l'effettività della tutela giurisdizionale rispetto a regole formali di decadenza. Attualmente, l'omessa notifica anche a un solo controinteressato nei termini di legge comporta l'inammissibilità insanabile del ricorso, impedendo al giudice di disporre il recupero della notifica mancante (integrazione del contraddittorio). L'ordinanza attiva così il vaglio di costituzionalità per verificare se tale rigidità processuale violi la Costituzione.
Per chi è cambiato
- •Cittadini e ricorrenti: l'atto apre la strada a una possibile futura rimozione di sbarramenti processuali rigidi. Se la Corte Costituzionale accoglierà i dubbi del TAR, in futuro i ricorrenti potrebbero evitare la decadenza secca del ricorso per la mancata notifica a un controinteressato, beneficiando di un ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice
- •Avvocati e patrocinatori legali: la questione incide direttamente sulle strategie di notificazione del ricorso amministrativo e sulla gestione dei termini di decadenza, offrendo argomentazioni difensive nei contenziosi in cui sia eccepita l'inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati
- •Giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato): l'eventuale accoglimento della questione restituirebbe ai magistrati amministrativi il potere di ordinare l'integrazione del contraddittorio anche nelle ipotesi in cui il ricorso sia stato notificato originariamente senza coinvolgere alcun controinteressato, superando l'attuale preclusione normativa.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza del TAR Lazio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 43 del 28 ottobre 2026). Trattandosi di un atto di promovimento di un giudizio di legittimità costituzionale, l'ordinanza avvia formalmente il procedimento davanti alla Corte Costituzionale, la quale si pronuncerà nei mesi successivi con una sentenza di accoglimento o di rigetto, determinando l'eventuale modifica o la salvaguardia delle disposizioni del Codice del processo amministrativo censurate.