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n. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 agosto 2026
Cosa è cambiato
Il Tribunale di Caltagirone ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in via incidentale riguardante i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'Assegno di Inclusione (ADI), la misura nazionale di contrasto alla povertà introdotta dal decreto-legge n. 48/2023 (convertito nella legge n. 85/2023). In particolare, l'ordinanza di promovimento investe la Corte Costituzionale della verifica sulla legittimità della norma che subordina l'ottenimento del beneficio alla totale assenza, nei dieci anni precedenti la richiesta, di sentenze definitive di condanna o di misure cautelari personali e di prevenzione. La contestazione riguarda la rigidità di tale sbarramento normativo che preclude l'accesso alla misura anche alle persone con disabilità o che versano nelle particolari condizioni di fragilità protette dall'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto, qualora siano state sottoposte a una misura di prevenzione definitiva nel decennio antecedente l'istanza. L'atto apre formalmente un giudizio davanti alla Consulta volto a valutare se tale preclusione assoluta violi i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e solidarietà sociale, con specifico riguardo alla tutela dei soggetti vulnerabili.
Per chi è cambiato
- •Cittadini e persone con disabilità o fragilità sociale: la questione incide direttamente sul diritto di accesso alle tutele assistenziali fondamentali per chi si trova in condizioni di svantaggio economico. L'esito del giudizio costituzionale stabilirà se i requisiti di onorabilità possano escludere in modo automatico i soggetti fragili o disabili che abbiano precedenti trascorsi giudiziari o misure di prevenzione nel decennio precedente
- •Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS): l'ente erogatore è direttamente interessato dalla controversia giudiziaria promossa dal beneficiario e resta in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale per l'applicazione uniforme delle regole di concessione dell'Assegno di Inclusione
- •Tribunale di Caltagirone e organi della giustizia ordinaria e amministrativa: il giudice a quo ha dovuto sospendere il giudizio civile in corso per rimettere la questione alla Corte Costituzionale, la cui futura sentenza vincolerà la decisione del caso specifico e orienterà l'interpretazione e l'applicazione futura dei requisiti di accesso alla misura.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza n. 174 del Tribunale di Caltagirone è datata 10 agosto 2026 ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 43 del 28 ottobre 2026. L'atto apre il giudizio incidentale di legittimità costituzionale sugli articoli 2, comma 2, lettera d), e 8, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. L'efficacia della norma censurata rimane impregiudicata fino alla definizione del giudizio di costituzionalità, all'esito del quale la Corte Costituzionale potrà dichiarare l'illegittimità parziale o totale delle disposizioni impugnate ovvero la loro infondatezza.