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n. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2026
Cosa è cambiato
Il provvedimento pubblicato consiste in un ricorso per legittimità costituzionale promosso dalla Regione Siciliana, depositato in cancelleria il 12 ottobre 2026, avente a oggetto l'impugnazione dell'articolo 36, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in materia di tributi regionali e locali e federalismo fiscale regionale. Al centro del contenzioso vi è l'istituzione, a decorrere dall'anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) destinata alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. La norma contestata prevede che la misura di tale compartecipazione, i criteri e le modalità di attribuzione, i meccanismi perequativi, il recupero dei mancati versamenti e le regolazioni finanziarie con lo Stato siano stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, prevedendo altresì un monitoraggio periodico degli effetti. Inoltre, la riforma stabilisce che la nuova compartecipazione IRPEF sostituisca, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto (RCA) di cui all'articolo 60 del d.lgs. n. 446 del 1997, istituendo un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno finanziato tramite le maggiori entrate della stessa RCA. La Regione Siciliana contesta la legittimità di tali disposizioni e la loro applicabilità al proprio territorio, eccependo potenziali lesioni delle proprie competenze costituzionalmente garantite in materia di autonomia finanziaria e statutaria.
Per chi è cambiato
- •Regione Siciliana: parte ricorrente che contesta l'invasione o la lesione della propria autonomia finanziaria e statutaria in relazione all'estensione delle norme sul federalismo fiscale statale e alla gestione dei tributi locali
- •Province e Città metropolitane (incluse quelle della Sicilia e della Sardegna): enti destinatari della nuova compartecipazione IRPEF a partire dal 2027 in sostituzione del gettito dell'imposta RCA, i cui equilibri di bilancio e flussi di entrata dipendono dai decreti attuativi ministeriali e dall'esito del giudizio costituzionale
- •Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno: amministrazioni statali chiamate a predisporre i decreti interministeriali per la determinazione delle quote di compartecipazione, dei meccanismi perequativi e del monitoraggio periodico, fermo restando l'attesa della pronuncia della Corte Costituzionale
- •Contribuenti e soggetti passivi d'imposta: interessati indirettamente dalle dinamiche di ripartizione del gettito IRPEF e dalle eventuali ripercussioni sui tributi locali e sulle tariffe connesse alla mobilità e alle assicurazioni RCA.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Il ricorso è stato depositato in cancelleria il 12 ottobre 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 43 del 28 ottobre 2026. L'atto apre il giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale dovrà valutare la conformità alla Carta costituzionale dell'articolo 36 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147. Le disposizioni impugnate riguardano l'architettura finanziaria programmata a decorrere dall'anno 2027, la cui effettiva operatività, i criteri di attribuzione e i meccanismi di perequazione e monitoraggio sono subordinati all'adozione di decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. L'iter e l'efficacia definitiva delle norme censurate dipenderanno dall'esito della sentenza che la Corte Costituzionale emetterà a conclusione del giudizio.