Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 177 ORDINANZA 5 - 22 ottobre 2026
Cosa è cambiato
La Corte costituzionale, con la pronuncia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 28 ottobre 2026, si è pronunciata in merito alla legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), richiamato dall'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale. La questione sollevata in via incidentale riguardava l'eventuale omissione di previsione che impedisce la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva (entro il limite dei quattro anni di reclusione) per il reato di pornografia minorile (art. 600-ter del codice penale), anche quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità (introdotta dalla precedente sentenza della Consulta n. 91 del 2024). I giudici delle leggi hanno dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate rispetto agli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, primo e terzo comma (personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena) della Costituzione.
Dal punto di vista pratico e normativo, l'ordinanza non modifica il quadro legislativo vigente: resta dunque confermata l'esclusione della sospensione automatica dell'ordine di esecuzione per i condannati per pornografia minorile, indipendentemente dal riconoscimento dell'attenuante della minore gravità. L'atto ribadisce l'intangibilità dei meccanismi ostativi e delle regole processuali che disciplinano l'esecuzione della pena per i reati ricompresi nel perimetro dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, impedendo l'accesso alle misure alternative alla detenzione mediante la sospensione dell'esecuzione nei termini censurati dal giudice a quo.
Per chi è cambiato
- •Autorità giudiziarie, Magistratura di Sorveglianza e Corti territoriali: mantengono l'obbligo di applicare rigorosamente il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per le condanne relative al reato di pornografia minorile, senza poter estendere analogicamente o interpretativamente gli effetti dell'attenuante della minore gravità ai fini della sospensione ex art. 656 c.p.p.
- •Condannati per il reato di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.p.): continuano a non poter beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva non superiore a quattro anni, pur in presenza del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, dovendo scontare la pena secondo le modalità ordinarie d'ingresso in istituto penitenziario prima di poter eventualmente accedere a percorsi di sorveglianza sulla base della normativa generale;
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 43 del 28 ottobre 2026. Trattandosi di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale che si è concluso con una dichiarazione di manifesta inammissibilità, la decisione non innova l'ordinamento ma conferma l'assetto normativo preesistente delineato dall'art. 4-bis, comma 1-quater, della Legge n. 354/1975 e dall'art. 656, comma 9, lett. a), del codice di procedura penale.