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n. 175 ORDINANZA 8 luglio - 22 ottobre 2026
Cosa è cambiato
Con la presente ordinanza, la Corte Costituzionale ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sospendendo contestualmente il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. L'oggetto del contendere riguarda le norme della Regione Piemonte in materia di accesso all'edilizia residenziale pubblica (ERP) e di formazione delle relative graduatorie. In particolare, le disposizioni regionali contestate richiedono, per l'accesso alle case popolari da parte di cittadini stranieri (inclusi i soggiornanti di lungo periodo), la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo. Inoltre, il quadro normativo regionale prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi per la formazione delle graduatorie basati sulla residenza protratta in via continuativa nel territorio regionale per lunghi periodi (15, 20 o 25 anni).
Nel giudizio a quo, tali requisiti e criteri di punteggio sono stati denunciati per presunta irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione dei vincoli derivanti dal diritto eurounitario, con particolare riferimento alla direttiva 2011/98/UE (sul permesso unico di lavoro) e alla direttiva 2003/109/CE (sullo status dei soggiornanti di lungo periodo). La Corte Costituzionale ha ritenuto necessario investire i giudici di Lussemburgo per chiarire l'interpretazione dell'art. 12, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2011/98/UE. Il dubbio interpretativo consiste nello stabilire se la volontà di uno Stato membro di derogare al principio della parità di trattamento in materia di alloggi debba risultare in modo espresso direttamente dal testo della disciplina nazionale di attuazione, oppure se tale deroga possa ritenersi valida anche quando desumibile dalla relazione illustrativa del decreto legislativo o dal contesto normativo generale.
Per chi è cambiato
- •Cittadini stranieri e soggiornanti di Paesi terzi (inclusi i lungo-soggiornanti): restano in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE che determinerà la legittimità dei requisiti più restrittivi (permesso biennale, lavoro regolare) e dei criteri di punteggio legati alla lunga residenza (15-25 anni) previsti dalle norme della Regione Piemonte per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica
- •Regione Piemonte: vede temporaneamente sospeso il giudizio sulla costituzionalità delle proprie leggi in materia di politiche abitative e accesso alle case popolari, in attesa del chiarimento europeo sull'interpretazione delle direttive comunitarie in materia di parità di trattamento
- •Autorità giudiziarie e amministrative: il giudizio costituzionale principale e i procedimenti amministrativi connessi all'assegnazione degli alloggi ERP che dipendono dall'applicazione di tali criteri subiscono una sospensione tecnica in attesa della decisione pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza è stata emessa l'8 luglio ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale) n. 43 del 28 ottobre 2026. L'effetto giuridico immediato del provvedimento è la sospensione del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso sulle norme della Regione Piemonte (legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, artt. 3 e 8) e sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 40, comma 6). Il procedimento riprenderà il suo iter davanti alla Corte Costituzionale solo dopo che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si sarà pronunciata in via pregiudiziale sui quesiti interpretativi sollevati circa la portata delle deroghe consentite dalle direttive europee in materia di parità di trattamento per i cittadini di Paesi terzi.