Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 174 SENTENZA 6 luglio - 22 ottobre 2026
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui limitava la tutela indennitaria per i lavoratori illegittimamente licenziati — in assenza di giusta causa o giustificato motivo — a una forchetta rigida compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, qualora dipendenti da datori di lavoro che occupano più di quindici prestatori di lavoro.
La pronuncia interviene a rimuovere un'asimmetria normativa ritenuta lesiva dei principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza, tutela del lavoro e dignità umana (articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nonché dell'articolo 24 della Carta sociale europea). La caducazione del limite massimo di 6 mensilità per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti ridefinisce gli spazi di discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'indennizzo risarcitorio, consentendo una maggiore aderenza alla gravità concreta della violazione e alle specificità del pregiudizio subito dal lavoratore.
Per chi è cambiato
- •Lavoratori dipendenti: in caso di licenziamento individuale privo di giusta causa o giustificato motivo da parte di datori di lavoro con più di quindici dipendenti, beneficiano della rimozione del tetto massimo legale di 6 mensilità, potendo ottenere dal giudice una tutela indennitaria più adeguata ed effettiva in base alla gravità del vizio accertato
- •Datori di lavoro (imprese, organizzazioni e enti con più di 15 dipendenti): subiscono un ampliamento del rischio risarcitorio in contenziosi per licenziamento illegittimo, non potendo più fare affidamento sul limite massimo legale precedentemente fissato a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
- •Magistratura e operatori del diritto (giudici del lavoro, avvocati, consulenti del lavoro): acquisiscono maggiori margini di valutazione discrezionale nella determinazione dell'indennizzo risarcitorio nei giudizi di impugnazione dei licenziamenti individuali, dovendo parametrare la sanzione economica ai criteri effettivi di danno e proporzionalità.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La sentenza è stata depositata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 43 del 28 ottobre 2026). Avendo natura di sentenza di accoglimento di illegittimità costituzionale in via incidentale, le sue statuizioni spiegano effetti retroattivi sui rapporti e sui giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Gli organi competenti all'applicazione della norma così come modificata sono i Tribunali in funzione di Giudice del Lavoro, chiamati a ridefinire i parametri quantitativi degli indennizzi nei contenziosi in corso o futuri relativi ai licenziamenti intimati da datori di lavoro con oltre quindici dipendenti.