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n. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2026
Cosa è cambiato
Il Tribunale di Grosseto ha sollevato una questione di legittimità costituzionale (atto di promovimento del 10 luglio 2026) che riguarda il bilanciamento delle circostanze nel diritto penale. Nello specifico, l'ordinanza sottopone all'esame della Corte Costituzionale l'articolo 69, quarto comma, del Codice penale, nella parte in cui vieta il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante prevista per il reato di evasione (art. 385, quarto comma, c.p., applicabile all'evaso che si costituisce in istituto di pena prima della condanna) rispetto alla circostanza aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.).
Nel sistema penale vigente, l'art. 69 c.p. regola il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. Il quarto comma della norma esclude che determinate attenuanti (ritenute di particolare favore per il reo o collegate a specifiche condotte post-delictum) possano essere considerate prevalenti in presenza di particolari recidive, imponendo il giudizio di equivalenza o la soccombenza dell'attenuante. Questo meccanismo impedisce al giudice di applicare una diminuzione di pena complessiva che tenga conto del comportamento collaborativo o di ravvedimento del soggetto (la costituzione spontanea in carcere dopo l'evasione), qualora lo stesso sia gravato da recidiva reiterata.
L'ordinanza di promovimento non modifica direttamente le norme in vigore, ma avvia un giudizio incidentale di costituzionalità. Se la Corte Costituzionale accoglierà la questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma censurata, si aprirà la possibilità per i giudici di ritenere prevalente l'attenuante della costituzione spontanea anche nei confronti dei recidivi reiterati, incidendo direttamente sulla determinazione della pena nei procedimenti penali per evasione.
Per chi è cambiato
- •Imputati in procedimenti penali per evasione (art. 385 c.p.) con recidiva reiterata: l'esito del giudizio costituzionale potrà determinare la possibilità di beneficiare di una riduzione di pena più consistente in caso di costituzione spontanea in carcere prima della condanna, superando il divieto di prevalenza oggi imposto dall'art. 69, quarto comma, del Codice penale
- •Giudici e Autorità Giudiziarie: il Tribunale di Grosseto (e potenzialmente tutti i giudici italiani nei processi pendenti con analoghi profili) è direttamente interessato dalla pronuncia, che definirà i limiti e i poteri discrezionali nella commisurazione della pena e nel giudizio di bilanciamento delle circostanze
- •Operatori del diritto (Avvocati e Pubblici Ministeri): la questione sollevata offre nuovi spunti argomentativi nelle strategie difensive relative al trattamento sanzionatorio dei soggetti recidivi che pongono in essere condotte di ravvedimento.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza del Tribunale di Grosseto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 42 del 21 ottobre 2026. Trattandosi di un atto di promovimento di un giudizio di legittimità costituzionale, l'efficacia immediata dell'ordinanza si limita all'attivazione del vaglio di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale. Non sono previste scadenze per domande o adempimenti da parte dei cittadini, né sanzioni, in quanto l'atto si inserisce nell'ambito esclusivo dell'amministrazione della giustizia e del controllo accentrato di costituzionalità delle leggi. L'iter proseguirà davanti alla Consulta, la quale depositerà successivamente una sentenza che confermerà o dichiarerà l'illegittimità della norma sottoposta a verifica.