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n. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2026
Cosa è cambiato
L'atto riguarda l'impugnazione, tramite ricorso alla Corte Costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, di specifiche norme della Legge della Regione Toscana n. 17 del 31 luglio 2026. L'oggetto della controversia è il sistema di tassazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, con particolare riferimento alle agevolazioni previste per gli scarti e i sovvalli provenienti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.
Nello specifico, la norma regionale contestata introduce una riduzione del tributo al 20% per i rifiuti speciali derivanti da tali impianti, ma esclude esplicitamente da questo beneficio gli operatori che esercitano la loro attività al di fuori del territorio della Regione Toscana. Inoltre, stabilisce una tariffa agevolata e fissa di 3,00 euro a tonnellata per gli scarti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani da raccolta differenziata, a condizione che provengano da impianti situati all'interno della regione.
Per chi è cambiato
- •Impianti di trattamento rifiuti in Toscana: beneficiano attualmente di una riduzione del tributo al 20% per gli scarti di selezione/riciclaggio e di una tariffa di 3,00 euro/tonnellata per i residui della raccolta differenziata urbana.
- •Impianti di trattamento rifiuti extra-regionali: sono penalizzati poiché esclusi dalle riduzioni tariffarie, dovendo versare l'intero importo del tributo per il conferimento in discarica in Toscana.
- •Regione Toscana: ente legislativo e riscossore del tributo, le cui norme sono ora soggette al giudizio di legittimità della Corte Costituzionale.
- •Aziende di gestione rifiuti e trasportatori: soggetti che devono applicare e versare i tributi in base alla provenienza geografica degli impianti di trattamento.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Il ricorso è stato depositato in cancelleria il 7 ottobre 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2026. L'efficacia delle disposizioni della Legge Regionale n. 17/2026 (art. 1, commi 3 e 4) rimane subordinata alla decisione della Corte Costituzionale; in caso di accoglimento del ricorso, le norme che discriminano gli impianti extra-regionali e quelle che fissano la tariffa di 3,00 euro/tonnellata potrebbero essere dichiarate illegittime e annullate.