Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 172 SENTENZA 8 luglio - 20 ottobre 2026
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 172 del 20 ottobre 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (il cosiddetto «Decreto Dignità», convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96), nella parte in cui prevedeva una sanzione amministrativa fissa e rigida per la violazione del divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi o scommesse con vincite in denaro e di gioco d'azzardo.
In particolare, la norma sanzionatoria originaria stabiliva l'applicazione di una multa pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, ponendo tuttavia un limite minimo inderogabile di 50.000 euro per ogni singola violazione, senza consentire all'autorità amministrativa di applicare una sanzione inferiore anche in presenza di una manifesta sproporzione rispetto alla gravità del fatto, alla condotta riparatoria dell'agente o alle sue condizioni economiche.
Con questa pronuncia, la Consulta rimuove il carattere automatico e sproporzionato del minimo edittale, ripristinando la possibilità per l'autorità amministrativa di modulare l'importo della sanzione al di sotto della soglia dei 50.000 euro. Viene così sanata la violazione dei principi di proporzionalità della pena e della sanzione, di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e di tutela del diritto di proprietà (articolo 42 della Costituzione e articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU), allineando il regime sanzionatorio ai parametri costituzionali ed europei in materia di sanzioni amministrative punitive.
Per chi è cambiato
- •Operatori economici, concessionari e inserzionisti pubblicitari: beneficiano della possibilità di vedersi irrogare sanzioni proporzionate alla reale gravità dell'illecito commesso, tenendo conto delle dimensioni economiche, della condotta attiva per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione e della manifesta sproporzione rispetto al valore reale dell'infrazione, evitando così sanzioni fisse confiscatorie
- •Editori, emittenti radiotelevisive, gestori di siti web e piattaforme digitali: ottengono una tutela contro sanzioni amministrative rigide e potenzialmente distruttive per la sostenibilità economica d'impresa in caso di violazioni minori o involontarie delle norme sul divieto di pubblicità del gioco d'azzardo
- •Autorità competenti all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni (es. AGCOM): riacquistano il potere discrezionale di individualizzare la sanzione amministrativa pecuniaria, calibrandola caso per caso secondo i principi di proporzionalità, equità e adeguatezza.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 42 del 21 ottobre 2026, ed ha efficacia generale a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità travolgono i rapporti non esauriti, consentendo la rideterminazione delle sanzioni ancora pendenti in sede amministrativa o contenziosa. L'autorità amministrativa preposta all'applicazione delle sanzioni per la violazione del divieto di pubblicità del gioco (l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM) dovrà attenersi ai principi affermati dalla Consulta nella valutazione dei procedimenti sanzionatori in corso o futuri.