Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - DETERMINA 1 ottobre 2026
Cosa è cambiato
La determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) n. 1365 del 1° ottobre 2026 formalizza la classificazione ufficiale, ai fini della rimborsabilità e della fornitura, del medicinale per uso umano a base di liraglutide denominato «Liraglutide Stada». Il provvedimento viene adottato in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, che disciplina le procedure di autorizzazione e classificazione dei farmaci generici e biosimilari immessi sul mercato italiano.
L'introduzione di «Liraglutide Stada» rappresenta l'ingresso di una nuova opzione terapeutica equivalente (farmaco generico o similare) rispetto al medicinale originatore a base di liraglutide, principio attivo largamente impiegato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 e, in specifiche indicazioni cliniche, per la gestione del peso corporeo. La determinazione definisce nel dettaglio la fascia di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il regime di fornitura (es. ricetta medica ripetibile o limitativa) e le eventuali condizioni di prescrivibilità attraverso piani terapeutici dedicati.
Per chi è cambiato
- •Pazienti e Cittadini: possono accedere a una nuova alternativa terapeutica a base di liraglutide, con potenziali vantaggi in termini di maggiore concorrenza sul mercato, disponibilità del farmaco e possibile riduzione della spesa out-of-pocket o dei ticket regionali laddove applicabili alle categorie equivalenti
- •Medici di Medicina Generale e Specialisti (Diabetologi, Endocrinologi): acquisiscono una nuova opzione prescrittiva equivalente da inserire nei piani terapeutici dei pazienti affetti da patologie metaboliche, nel rispetto delle indicazioni autorizzate e delle note prescrittive AIFA
- •Farmacie pubbliche e private e Distributori interspellari: sono tenuti ad aggiornare i listini e i software gestionali per recepire la nuova classificazione, la rimborsabilità e le modalità di dispensazione al pubblico del farmaco
- •Aziende sanitarie locali e Regioni: integrano la nuova specialità medicinale nei prontuari terapeutici ospedalieri e territoriali, gestendo i flussi di spesa farmaceutica correlati all'erogazione del medicinale a carico del SSN.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La determinazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 242 del 17 ottobre 2026. L'efficacia della classificazione e delle relative condizioni di rimborsabilità decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo diversa indicazione temporale specificata nel testo integrale del provvedimento adottato da AIFA. L'organo competente per l'emanazione, il monitoraggio e l'aggiornamento delle condizioni di impiego del farmaco è l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), d'intesa con le strutture regionali e le aziende farmaceutiche titolari dell'AIC.