Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - DETERMINA 1 ottobre 2026
Cosa è cambiato
L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con la determina n. 1362 del 1° ottobre 2026, ha provveduto alla classificazione ufficiale ai fini della rimborsabilità e della fornitura del medicinale per uso umano «Etcamah», a base del principio attivo camizestrant. Il provvedimento viene adottato in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, che disciplina le procedure di contrattazione e classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Con questa determina, il farmaco innovativo viene inserito nei registri e nei prontuari terapeutici nazionali, definendo formalmente le condizioni di prescrivibilità, le indicazioni terapeutiche autorizzate e il regime di rimborsabilità da parte dello Stato. L'atto rappresenta il passaggio burocratico e regolatorio definitivo che consente ai pazienti affetti dalle specifiche patologie oncologiche per cui il camizestrant è indicato di poter accedere al trattamento terapeutico attraverso le strutture sanitarie pubbliche, secondo i criteri stabiliti dall'autorità regolatoria.
Per chi è cambiato
- •Pazienti oncologici: vedono riconosciuta la rimborsabilità e la disponibilità tramite il Servizio Sanitario Nazionale del medicinale «Etcamah» (camizestrant), garantendo l'accesso alle cure innovative senza oneri diretti per l'acquisto del farmaco, nei limiti delle indicazioni terapeutiche approvate
- •Medici prescrittori e Oncologi: acquisiscono la possibilità di prescrivere formalmente il principio attivo camizestrant attenendosi alle linee guida, ai piani terapeutici e ai registri di monitoraggio stabiliti dall'AIFA
- •Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Strutture pubbliche: sono tenute a recepire la classificazione del farmaco, inserendolo nei rispettivi prontuari terapeutici ospedalieri/territoriali e gestendone la dispensazione secondo i canali ufficiali previsti
- •Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale «Etcamah»: deve rispettare le condizioni economiche, di fornitura e di monitoraggio post-marketing negoziate con l'AIFA in sede di classificazione.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La determina è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2026. L'efficacia della classificazione e delle relative condizioni di rimborso decorre, di norma, dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo diverse indicazioni specifiche riportate nel testo integrale della determina pubblicato sui canali istituzionali dell'AIFA. L'organo competente per l'emanazione e la gestione dell'atto è l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), la quale sovrintende anche ai registri di monitoraggio web-based eventualmente istituiti per la verifica dell'appropriatezza prescrittiva e dell'andamento clinico del trattamento.