Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - DETERMINA 1 ottobre 2026
Cosa è cambiato
Con la determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) n. 1361 del 1° ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026, viene ufficialmente classificato ai fini della rimborsabilità e della fornitura il medicinale per uso umano a base di colchicina denominato «Colchicina Agepha Pharma». L'atto applica le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, definendo la collocazione del farmaco all'interno del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La colchicina è un principio attivo storicamente impiegato nel trattamento e nella prevenzione delle crisi di gotta acuta, oltre che nella gestione di patologie infiammatorie specifiche come la febbre mediterraneafamiliare e la pericardite. La nuova classificazione stabilisce le condizioni di accesso per i pazienti, chiarendo i criteri di erogabilità a carico del sistema pubblico e le modalità di distribuzione sul territorio nazionale.
Per chi è cambiato
- •Pazienti affetti da gotta, pericardite o febbre mediterranea familiare: ottengono la definizione dello status di rimborsabilità e della fascia di appartenenza del farmaco «Colchicina Agepha Pharma», garantendo la continuità terapeutica e l'accesso al medicinale secondo le indicazioni terapeutiche autorizzate
- •Medici prescrittori (Medici di medicina generale e specialisti): possono prescrivere il farmaco attenendosi alle indicazioni terapeutiche e alle eventuali note restrittive AIFA associate al principio attivo della colchicina
- •Farmacie pubbliche e private, e strutture sanitarie: gestiscono l'approvvigionamento e la dispensazione del medicinale in base alla classificazione di rimborsabilità e alle relative modalità di vendita stabilite dall'AIFA
- •Azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (Agepha Pharma): è tenuta a rispettare le condizioni negoziali, i prezzi e le modalità di commercializzazione definiti dall'autorità regolatoria italiana.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La determina è stata adottata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 1° ottobre 2026 ed è entrata in vigore a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2026). Per i dettagli operativi relativi alla fascia di rimborsabilità (es. classe A o H), al regime di fornitura (es. ricetta medica ripetibile o non ripetibile) e al prezzo al pubblico, si fa rimando al testo integrale della determina pubblicato sul portale istituzionale dell'AIFA e nella banca dati ufficiale della Gazzetta Ufficiale.