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n. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2026
Cosa è cambiato
L'atto affronta la legittimità dell'imposizione dei costi dei percorsi di recupero obbligatori per i condannati per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) come condizione per la sospensione condizionale della pena. Viene contestata la prassi per cui l'onere economico di tali corsi ricada interamente sul condannato senza che il giudice ne valuti preventivamente le reali condizioni finanziarie.
In sostanza, si stabilisce che l'accesso ai programmi terapeutici, necessari per ottenere la sospensione della pena ai sensi della Legge 69/2019, non può essere precluso dall'indigenza dell'imputato. La norma richiede che il giudice verifichi la capacità economica del soggetto o, in alternativa, preveda la gratuità del percorso o il finanziamento anticipato da parte dello Stato, evitando che l'impossibilità di pagare si traduca in un ostacolo all'esecuzione della misura riabilitativa e, di conseguenza, nella perdita del beneficio della sospensione della pena.
Per chi è cambiato
- •Condannati per maltrattamenti in famiglia (Art. 572 c.p.): hanno ora la garanzia che l'impossibilità economica di pagare i corsi di recupero non possa diventare un ostacolo automatico alla sospensione condizionale della pena.
- •Magistrati e Tribunali: sono obbligati a integrare nelle loro decisioni una valutazione delle condizioni economiche dell'imputato prima di addebitare i costi dei percorsi terapeutici, dovendo prevedere modalità di gratuità o supporto pubblico.
- •Stato e Enti Gestori dei Servizi Terapeutici: potrebbero dover assumere l'onere finanziario dei programmi di recupero per garantire l'effettiva applicazione delle norme di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Il provvedimento si fonda sull'interpretazione dell'art. 165, quinto comma, del Codice Penale in combinato disposto con l'art. 6, comma 2, della Legge 19 luglio 2019, n. 69. L'atto è un promovimento indirizzato alla Corte Costituzionale (sentenza n. 41 del 14-10-2026) per rimuovere l'eventuale incostituzionalità di una disciplina che non prevedesse la gratuità dei percorsi di recupero per i soggetti indigenti.