Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 2024
Cosa è cambiato
L'atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è un'ordinanza di promovimento (n. 165 del 3 gennaio 2024) emessa dal Giudice di Pace di Rovigo nell'ambito di un procedimento civile, con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale. L'oggetto del giudizio riguarda l'articolo 132, commi 1 e 5, del Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), nella versione introdotta dal decreto-legge n. 113/2018 (cd. Decreto Sicurezza). Tale normativa disciplina la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati in uno Stato estero, stabilendo che:
- 1I veicoli esteri possono circolare in Italia per un periodo massimo di un anno dal completamento delle formalità doganali o di immatricolazione d'origine.
- 2Scaduto il termine annuale, sussiste l'obbligo di immatricolazione italiana oppure, in alternativa, di richiedere alla Motorizzazione Civile un 'foglio di via' e una targa provvisoria per condurre il veicolo oltre i confini nazionali, previa restituzione delle targhe e dei documenti esteri.
- 3In caso di violazione di tali obblighi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 711 euro e 2.842 euro.
- 4L'organo accertatore deve inoltre ritirare il documento di circolazione, ordinare l'immediata cessazione della circolazione e disporre il trasporto e il deposito del veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.
- 5È prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo se, nel termine di 180 giorni dalla violazione, il mezzo non viene immatricolato in Italia o non viene richiesto il foglio di via per l'espatrio.
L'ordinanza rimette alla Corte Costituzionale la valutazione sulla conformità di queste disposizioni ai principi costituzionali, aprendo un potenziale scenario di revisione delle norme sanzionatorie e degli obblighi di immatricolazione per i veicoli con targa estera.
Per chi è cambiato
- •Automobilisti e intestatari di veicoli esteri: subiscono la vigenza di regole stringenti che impongono l'immatricolazione italiana o il rimpatrio del veicolo entro un anno dall'ingresso o dalla regolarizzazione doganale, pena multe elevate (da 711 a 2.842 euro), fermo amministrativo e rischio concreto di confisca del mezzo dopo 180 giorni
- •Organi di polizia stradale e accertatori: mantengono il compito di verificare i termini di permanenza dei veicoli esteri, elevare le sanzioni pecuniarie, ritirare i documenti e disporre il rimessaggio coatto del mezzo in luoghi non pubblici
- •Uffici della Motorizzazione Civile: competenti per la ricezione delle targhe e dei documenti esteri, il rilascio dei fogli di via e delle targhe provvisorie per l'espatrio del veicolo, nonché per le procedure di immatricolazione nazionale.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'atto in questione è un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 41 del 14 ottobre 2026). Trattandosi di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, le norme del Codice della Strada qui descritte restano pienamente in vigore ed applicate dagli organi competenti fino a un'eventuale pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta. I termini operativi e sanzionatori richiamati restano quelli originari: limite massimo di circolazione estera pari a 1 anno, termine di 180 giorni per regolarizzare la posizione prima della confisca, e sanzioni amministrative pecuniarie da 711 a 2.842 euro.