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n. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 2026
Cosa è cambiato
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia (Ufficio di sorveglianza di Padova) ha emesso un'ordinanza di rimessione (atto di promovimento) alla Corte Costituzionale per sollevare una questione di legittimità costituzionale riguardante il combinato disposto degli articoli 172 (commi primo, quarto e ultimo) del Codice penale, in materia di estinzione della pena della multa.
Nel dettaglio, l'ordinanza contesta l'interpretazione del 'diritto vivente' secondo cui l'iscrizione a ruolo della pena pecuniaria costituisce il momento iniziale dell'esecuzione della stessa, con riferimento alle sanzioni inflitte prima delle riforme introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022. Inoltre, viene sottoposta al vaglio della Consulta la norma che preclude l'estinzione della pena nel caso in cui il condannato, nel periodo di tempo necessario per tale estinzione, riporti una nuova condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
Per chi è cambiato
- •Condannati e soggetti sottoposti a procedimento di sorveglianza: l'atto incide direttamente sulla posizione di chi deve scontare pene pecuniarie (multe) inflitte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 e si trova a verificare i presupposti temporali e le eventuali cause ostative per l'estinzione della pena
- •Magistratura di Sorveglianza e Tribunali: i giudici di sorveglianza sono direttamente interessati dalla questione interpretativa e applicativa in sede di esecuzione delle pene pecuniarie e di valutazione dei requisiti estintivi, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale
- •Operatori del diritto e difensori: avvocati e giuristi vedono aperta una specifica questione di legittimità costituzionale da poter invocare nei procedimenti di esecuzione penale aventi a oggetto l'estinzione di multe per decorso del tempo e assenza di cause preclusive.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza di promovimento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 41 del 14 ottobre 2026. L'atto costituisce l'avvio di un giudizio di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, la quale dovrà esprimersi sulla conformità alla Costituzione delle norme del Codice penale censurate dal Tribunale di sorveglianza di Venezia.