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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA 12 luglio 2026
Cosa è cambiato
L'ordinanza n. 63/2026 dispone l'abrogazione integrale della precedente ordinanza n. 36/2024, sostituendola con un nuovo quadro normativo per la gestione dei contributi destinati alla ricostruzione privata nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L'obiettivo è ottimizzare l'erogazione dei fondi previsti dall'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61/2023.
La novità sostanziale risiede nell'aggiornamento delle modalità di fruizione di tali contributi, che avvengono ora attraverso uno strumento di finanziamento agevolato assistito dal credito d'imposta (come stabilito dalla legge n. 213/2023). In termini pratici, ciò significa che i beneficiari non devono attendere l'erogazione diretta del contributo per avviare i lavori, ma possono accedere a prestiti a condizioni vantaggiose, dove il credito d'imposta funge da garanzia o strumento di rimborso, accelerando così i tempi di ripristino del patrimonio immobiliare privato.
Per chi è cambiato
- •Privati cittadini e proprietari di immobili (Emilia-Romagna, Toscana, Marche): coloro che hanno diritto ai contributi di ricostruzione possono ora accedere a finanziamenti agevolati, riducendo l'esborso immediato di liquidità per l'avvio dei cantieri.
- •Istituti Bancari e Finanziari: sono chiamati a gestire le linee di credito agevolato assistite dai crediti d'imposta, seguendo le nuove disposizioni operative per l'erogazione dei fondi.
- •Commissario Straordinario e Amministrazioni competenti: l'ente deve applicare le nuove procedure di gestione e monitoraggio dei contributi, superando le vecchie modalità previste dall'ordinanza 36/2024.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'atto è stato emanato il 12 luglio 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2026. La misura si fonda normativamente sull'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61/2023 e sull'articolo 1, commi 435-442, della legge n. 213/2023. L'organo competente per l'attuazione e la gestione delle domande è il Commissario Straordinario alla Ricostruzione per i territori interessati.