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n. 168 ORDINANZA 5 - 9 ottobre 2026
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale ha emesso un'ordinanza riguardante l'ammissibilità di interventi di terzi in un giudizio di legittimità costituzionale. L'oggetto del contendere è una norma (art. 29, comma 5, d.lgs. 116/2017) che impone ai magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, di rinunciare a ogni pretesa economica o legale derivante dal loro precedente rapporto onorario come condizione per partecipare alle procedure di valutazione per la conferma nel ruolo.
L'ordinanza stabilisce che i terzi, pur non essendo parti nel giudizio principale, possono intervenire nel processo se hanno sollevato eccezioni di illegittimità costituzionale sulla medesima norma in altri giudizi pendenti. Parallelamente, la Corte ha dichiarato inammissibili alcune memorie depositate in modo non conforme alle norme integrative, resettando i termini procedurali per garantire il corretto contraddittorio.
Per chi è cambiato
- •Magistrati Onorari: per coloro che sono stati in servizio al 2017 e sono soggetti alla clausola di rinuncia alle pretese pregresse, l'atto apre la strada a una possibile tutela dei propri diritti economici e professionali attraverso l'estensione della partecipazione al giudizio costituzionale
- •Terzi Interessati (Legali e Parti di altri giudizi): i soggetti che hanno sollevato questioni di costituzionalità sulla stessa norma in procedimenti distinti sono ora legittimati a intervenire formalmente nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale per far valere le proprie ragioni
- •Avvocati e Consulenti Legali: devono attenersi ai nuovi termini perentori fissati dalla Corte per il deposito delle memorie integrative, pena l'inammissibilità degli atti.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Il termine ultimo per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 7, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale è fissato per il 13 ottobre 2026. L'organo competente è la Corte Costituzionale. Il procedimento riguarda la compatibilità della norma con gli articoli 24, 111 e 117 della Costituzione Italiana, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.