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n. 166 SENTENZA 6 luglio - 9 ottobre 2026
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 166, ha confermato la legittimità dell'art. 100 del D.P.R. 309/1990 riguardante la destinazione dei beni mobili e immobili confiscati in operazioni antidroga. Nello specifico, è stata respinta la tesi secondo cui l'attuale normativa sarebbe irragionevole o discriminatoria nel non prevedere l'assegnazione di tali beni, su semplice richiesta, a organi di polizia che non li avessero precedentemente utilizzati e che intendessero impiegarli in attività di contrasto al narcotraffico.
In termini pratici, non viene introdotta alcuna modifica normativa: la Corte ha stabilito che l'attuale sistema di ripartizione e assegnazione dei beni confiscati non viola il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione). Resta quindi invariato il regime giuridico che disciplina come lo Stato gestisce e distribuisce i patrimoni sottratti ai trafficanti di stupefacenti, negando la possibilità di creare un automatismo di assegnazione basato sulla sola richiesta degli organi di polizia.
Per chi è cambiato
- •Organi di Polizia: non acquisiscono il diritto di richiedere l'assegnazione di beni confiscati basandosi su un presunto principio di eguaglianza, dovendo continuare a seguire le procedure di assegnazione già previste dalla legge
- •Amministrazione Pubblica e Ministeri: mantengono l'attuale potere discrezionale e regolamentare nella gestione e destinazione dei beni mobili e immobili derivanti da sequestri e confische antidroga
- •Cittadini e Enti Locali: non subiscono variazioni, poiché viene confermata la validità delle norme che regolano il recupero sociale e istituzionale dei beni confiscati.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La decisione ha valore di conferma della norma vigente (D.P.R. 309/1990, art. 100). Non essendo stata dichiarata l'incostituzionalità della norma, non sono previste nuove scadenze, procedure di domanda o sanzioni, poiché il quadro normativo precedente resta integralmente in vigore e produce i suoi effetti senza variazioni.