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n. 164 SENTENZA 7 luglio - 9 ottobre 2026
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 4 e 5 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 19 dicembre 2025. Tale normativa regionale aveva istituito una specifica destinazione d'uso urbanistica denominata 'locazione breve', imponendo ai proprietari l'obbligo di presentare titoli edilizi (in caso di opere) o una SCIA (in assenza di opere) per il cambio di destinazione d'uso. Inoltre, la legge consentiva ai Comuni di limitare l'insediamento di tali attività a zone specifiche del territorio o di subordinarle a condizioni particolari tramite i piani urbanistici.
La sentenza annulla queste disposizioni poiché ritenute discriminatorie e contrarie alla libertà d'impresa. La Corte ha stabilito che creare un regime urbanistico così stringente e differenziato solo per le locazioni brevi, rispetto ad altre strutture ricettive o extra-alberghiere, distorce la concorrenza e viola i principi di uguaglianza e libertà economica sanciti dalla Costituzione. Di fatto, viene eliminato l'obbligo di cambio di destinazione d'uso urbanistica per l'esercizio delle locazioni brevi in Emilia-Romagna.
Per chi è cambiato
- •Gestori di locazioni brevi e proprietari di immobili: non sono più tenuti a richiedere il cambio di destinazione d'uso urbanistica né a presentare SCIA o titoli edilizi specifici per poter affittare immobili a breve termine, né sono più soggetti a eventuali vincoli territoriali imposti dai Comuni.
- •Comuni della Regione Emilia-Romagna: perdono la facoltà di utilizzare gli strumenti di pianificazione urbanistica per limitare, vietare o condizionare l'insediamento di nuove locazioni brevi in determinate aree del territorio comunale.
- •Gestori di strutture ricettive e extra-alberghiere: beneficiano di un riequilibrio del mercato, poiché viene rimossa una disparità di trattamento normativa che penalizzava specificamente una sola categoria di offerta turistica.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 41) il 14 ottobre 2026. La dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta l'annullamento degli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 10/2025, rendendo tali norme inefficaci e non più applicabili. L'organo competente per il giudizio è stata la Corte Costituzionale.