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n. 163 SENTENZA 8 luglio - 8 ottobre 2026
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 163 del 2026, si è pronunciata sul ricorso del Governo dichiarando l'illegittimità costituzionale di diverse norme della legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, in materia di turismo, edilizia, urbanistica ed energia. In primo luogo, è stata dichiarata l'illegittimità della norma regionale che subordinava l'ottenimento del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le strutture ricettive in locazione alla previa attribuzione del Codice Identificativo Regionale (CIR), in quanto tale adempimento viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. In secondo luogo, la Consulta ha bocciato le disposizioni regionali che consentivano ai comuni di applicare 'limitazioni' (anziché le sole 'condizioni' previste dalla legge statale) ai mutamenti di destinazione d'uso tra categorie funzionali, violando i principi fondamentali in materia di governo del territorio e la competenza statale sui livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Nel settore dell'energia e dell'ambiente, sono state dichiarate incostituzionali le norme pugliesi che limitavano il parere vincolante dell'autorità di bacino distrettuale alle sole concessioni per usi diversi da quello idroelettrico e che introducevano una durata fissa quindicennale per le concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, ledendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. Infine, sono state giudicate inammissibili le questioni relative alle disposizioni regionali sui titoli edilizi per il mutamento di destinazione d'uso degli immobili.
Per chi è cambiato
- •Operatori turistici e proprietari di immobili in locazione breve (Regione Puglia): non possono subire blocchi o rallentamenti derivanti dall'obbligo regionale di possedere preventivamente il CIR per poter accedere al Codice Identificativo Nazionale (CIN), prevalendo la normativa e gli standard concorrenziali statali
- •Cittadini, proprietari immobiliari e operatori economici del settore edilizio: beneficiano dell'eliminazione delle restrizioni e limitazioni urbanistiche locali che i comuni pugliesi potevano imporre illegittimamente sui mutamenti di destinazione d'uso in contrasto con la normativa statale di deregolamentazione e semplificazione
- •Imprese energetiche e concessionari di derivazioni d'acqua (inclusi gli impianti idroelettrici): non sono più soggetti alla limitazione regionale della durata fissa quindicennale delle concessioni e alle deroghe sui pareri ambientali dell'autorità di bacino, trovando applicazione diretta la disciplina statale di tutela ambientale
- •Regione Puglia ed Enti Locali/Comuni: perdono la potestà legislativa e amministrativa esercitata in violazione delle competenze statali esclusive (tutela della concorrenza, governo del territorio, determinazione dei LEP e tutela dell'ambiente), con l'obbligo di adeguare immediatamente la pianificazione urbanistica, i procedimenti turistici e le procedure di concessione idrica ai principi stabiliti dalla Consulta.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La sentenza è stata depositata l'8 ottobre 2026 ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale) n. 41 del 14 ottobre 2026. Per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, le norme della legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15 (articoli 5, comma 1, lettera b; 11, comma 1, lettere b, c e d; 14, comma 1, lettere g e k) colpite dalla decisione perdono efficacia retroattiva a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Gli organi competenti all'attuazione sono i Ministeri competenti, la Regione Puglia e gli enti locali, i quali sono tenuti a disapplicare le disposizioni invalidate e ad allineare i procedimenti amministrativi in corso in materia turistica (rilascio CIN), edilizia (destinazioni d'uso) ed energetica (concessioni d'acqua e pareri di bacino) ai dettami costituzionali e alle leggi dello Stato.