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n. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 2026
Cosa è cambiato
La Corte d'appello di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale (ordinanza del 17 luglio 2026) che riguarda il meccanismo di revoca del patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dal Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002, in particolare gli artt. 79 e 112). Nel dettaglio, il giudizio di opposizione si concentra sull'obbligo imposto al beneficiario dell'istituto di comunicare tempestivamente le variazioni reddituali rilevanti intervenute fino alla definizione del processo e, soprattutto, sulla sanzione prevista dalla norma vigente.
Attualmente, la legge stabilisce che il magistrato debba revocare l'ammissione al gratuito patrocinio in caso di omessa comunicazione delle variazioni di reddito, applicando questa sanzione in modo automatico anche quando la variazione comunicata in ritardo o omessa non fa comunque superare i limiti di reddito previsti dalla legge per accedere al beneficio. L'atto di promovimento sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale mette in discussione la proporzionalità e la ragionevolezza di una revoca inflitta a fronte di un'omissione formale che non altera i requisiti sostanziali di idoneità economica del cittadino.
Per chi è cambiato
- •Cittadini e persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato: subiscono attualmente il rischio di perdere retroattivamente il beneficio del gratuito patrocinio e di dover sostenere le spese legali nel caso in cui omettano di comunicare variazioni di reddito nei termini prescritti, anche laddove tali variazioni siano irrilevanti ai fini del mantenimento del diritto
- •Avvocati e difensori: affrontano l'incertezza legata alla revoca del beneficio del proprio assistito, con conseguenti criticità nella riscossione dei compensi professionali maturati nell'ambito del patrocinio statale
- •Magistrati e Autorità giudiziarie: sono tenuti ad applicare il rigido disposto normativo che impone la revoca automatica dell'ammissione in caso di inadempimento formale dell'obbligo di comunicazione reddituale.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Il provvedimento consiste in un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 40 del 7 ottobre 2026. L'atto non modifica direttamente le norme in vigore ma avvia un giudizio di legittimità costituzionale sul D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (articoli 79, comma 1, lett. d, e 112, comma 1, lett. a). L'eventuale declaratoria di incostituzionalità da parte della Consulta definirà la futura disapplicazione o modifica del carattere automatico della sanzione di revoca per le omissioni formali prive di impatto sui limiti reddituali.