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n. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 agosto 2026
Cosa è cambiato
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha emesso l'ordinanza del 3 agosto 2026 (atto di promovimento n. 160) con cui solleva una questione di legittimità costituzionale riguardante la riforma organica della magistratura onoraria. In particolare, il giudizio si concentra sull'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (introdotto o modificato dalla legge n. 234 del 2021). La norma attuale prevede il riconoscimento di un'indennità economica esclusivamente per i magistrati onorari già in servizio che non accedono alla conferma, sia nell'ipotesi in cui decidano di non presentare la domanda, sia in caso di mancato superamento della specifica procedura valutativa di conferma.
L'ordinanza evidenzia una presunta disparità di trattamento e un contrasto con i diritti di derivazione eurounitaria — con particolare riferimento al riconoscimento di ferie retribuite, tutele previdenziali e assistenziali — poiché l'indennità di uscita o compensativa viene negata ai magistrati onorari che invece superano la procedura valutativa e ottengono la conferma nel contingente ad esaurimento. L'atto di promovimento richiama inoltre la precedente sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2026 per rafforzare i dubbi di incostituzionalità sulla mancata estensione delle tutele e dei trattamenti economici indennitari all'intera categoria dei magistrati onorari confermati.
Per chi è cambiato
- •Magistrati onorari in servizio (Giudici di pace, giudici onorari di tribunale e viceprocuratori onorari): l'ordinanza apre alla possibilità di una futura revisione delle tutele economiche e normative. I magistrati onorari confermati potrebbero in prospettiva veder riconosciuti diritti analoghi o compensazioni in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza, finora previsti in modo restrittivo o limitati a chi esce dal sistema senza conferma
- •Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri: parti intimate nel giudizio amministrativo, coinvolte nella difesa della legittimità delle norme sul trattamento economico e previdenziale della magistratura onoraria stabilite dalla riforma
- •Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS): chiamato in causa in quanto ente gestore dei trattamenti previdenziali e assistenziali interessati dai profili di compatibilità euro-unitaria e costituzionale sollevati dal TAR Lazio.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Trattandosi di un'ordinanza di rimessione (atto di promovimento) alla Corte costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 40 del 7 ottobre 2026, il provvedimento non introduce direttamente una nuova norma immediatamente applicabile, ma avvia il giudizio incidentale di legittimità costituzionale. L'iter proseguirà davanti alla Corte costituzionale, la quale dovrà pronunciarsi sulla conformità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017. Eventuali effetti pratici, modifiche legislative o riconoscimenti retroattivi di indennità e tutele previdenziali dipenderanno esclusivamente dalla futura sentenza della Consulta.