Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 agosto 2026
Cosa è cambiato
L'atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è un'ordinanza di promovimento (n. 157 del 27 agosto 2026) emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con la quale viene sollevata una questione di legittimità costituzionale. Al centro del giudizio vi sono le recenti modifiche apportate all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 (in particolare il comma 1-octies, introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1) e la relativa disciplina transitoria (articolo 6 della legge n. 1 del 2026). La norma in contestazione disciplina il cosiddetto 'potere di riduzione' della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti e amministratori pubblici.
Nello specifico, la disposizione censurata stabilisce che, fatta eccezione per i casi in cui il danno sia stato cagionato con dolo o si sia verificato un illecito arricchimento, la Corte dei conti debba esercitare il potere riduttivo limitando la condanna risarcitoria a una quota ben precisa. Il risarcimento posto a carico del responsabile, quale conseguenza immediata e diretta della condotta, non può superare il 30 per cento del pregiudizio accertato. Tale importo sottostà inoltre a un duplice tetto massimo: non può superare il doppio della retribuzione lorda annua percepita nell'anno di inizio della condotta lesiva (o nell'anno immediatamente precedente o successivo), oppure il doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio, la funzione o l'ufficio che hanno causato il danno erariale.
La questione di costituzionalità investe inoltre l'efficacia retroattiva di tale misura vantaggiosa per i debitori erariali. La legge n. 1 del 2026 ha infatti previsto una disciplina transitoria che estende l'applicazione di questo sgravio economico anche a tutti i procedimenti e ai giudizi contabili che erano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge stessa. L'ordinanza della Corte dei conti lombarda sottopone al vaglio della Consulta la compatibilità di tali limiti risarcitori e della loro retroapplicazione con i principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione, responsabilità dei pubblici dipendenti e tutela dell'integrità delle finanze pubbliche.
Per chi è cambiato
- •Dipendenti pubblici, amministratori e funzionari: sono i diretti beneficiari della norma censurata, in quanto, in caso di condanna per danno erariale colposo (senza dolo o illecito arricchimento), vedono la propria esposizione debitoria fortemente ridotta al massimo al 30% del danno e comunque entro il limite del doppio della retribuzione annua, con l'estendersi di tale beneficio anche ai procedimenti giudiziari in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato
- •Corte dei conti e Procure contabili: vedono significativamente limitati i propri margini di manovra e il potere sanzionatorio-risarcitorio nei giudizi di responsabilità amministrativa, dovendo applicare i rigidi tetti percentuali e reddituali introdotti dalla legge n. 1 del 2026, salvo l'esito del giudizio di legittimità costituzionale avviato con la presente ordinanza
- •Amministrazioni pubbliche ed Enti danneggiati: subiscono una restrizione nella possibilità di recuperare integralmente le somme perse a causa di condotte ilpose dei propri dipendenti o amministratori, vedendosi preclusa la piena reintegrazione patrimoniale del danno erariale accertato.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'atto è un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti in data 27 agosto 2026 ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 40 del 7 ottobre 2026. L'ordinanza avvia formalmente il giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Di conseguenza, l'iter applicativo e l'efficacia delle norme sulle limitazioni della responsabilità amministrativa (art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994 e art. 6 della legge n. 1/2026) rimangono subordinati alla pronuncia che sarà emessa dalla Consulta, la quale dovrà stabilire se i tetti al risarcimento e la loro applicazione retroattiva ai giudizi pendenti siano conformi alla Costituzione.