Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 162 ORDINANZA 7 luglio - 6 ottobre 2026
Cosa è cambiato
L'atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è un'ordinanza (n. 162 del 6 ottobre 2026) con cui viene sollevato, in via incidentale, un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'articolo 649 del Codice penale. Tale norma disciplina la causa di esclusione della punibilità (e la conseguente non perseguibilità) per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei congiunti.
Nel dettaglio, il giudice a quo ha investito la Corte costituzionale della questione relativa all'omessa previsione della non punibilità (o di un regime sanzionatorio differenziato) anche per il reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) quando questo sia commesso a danno di familiari o congiunti. La disposizione viene censurata per presunta disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione degli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, in quanto non estenderebbe le tutele e le esenzioni previste per altri delitti contro il patrimonio a una fattispecie grave come la circonvenzione compiuta all'interno del nucleo familiare, sollevando altresì dubbi sul complessivo regime sanzionatorio dei reati patrimoniali endofamiliari.
Per effetto di questa pronuncia di autorimessione, il giudizio principale pendente dinanzi al giudice rimettente è stato formalmente sospeso in attesa della decisione della Consulta. L'ordinanza dispone inoltre gli adempimenti di notifica e comunicazione prescritti per i giudizi di legittimità costituzionale (notifiche al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere del Parlamento).
Per chi è cambiato
- •Cittadini, Famiglie e Parti processuali: i soggetti coinvolti in procedimenti penali pendenti per reati contro il patrimonio commessi tra congiunti vedono la sospensione dei relativi giudizi nei casi in cui rilevi la questione di costituzionalità dell'art. 649 c.p., in attesa della pronuncia della Corte costituzionale
- •Giudici e Autorità Giudiziarie: l'organo giudicante che ha emesso l'ordinanza ha l'obbligo di sospendere il processo principale e provvedere alle notifiche di rito alle istituzioni competenti
- •Parlamento e Governo: ricevono la notifica dell'ordinanza in qualità di istituzioni legittimate a intervenire nel giudizio di costituzionalità per difendere o valutare la tenuta delle norme censurate.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza è stata adottata il 7 luglio ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 40 del 7 ottobre 2026. L'atto produce l'immediato effetto processuale della sospensione del giudizio principale in cui è stata sollevata la questione. Non sono previsti termini per domande o adempimenti da parte dei cittadini, trattandosi di un atto giurisdizionale di rinvio alla Corte costituzionale, la quale si pronuncerà con successiva sentenza o ordinanza pubblicata nelle forme di legge.