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n. 161 SENTENZA 7 luglio - 6 ottobre 2026
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161 del 6 ottobre 2026, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di norme della Regione Puglia in materia di edilizia e urbanistica, nello specifico l'articolo 8-bis della legge regionale n. 33 del 2007, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale n. 51 del 2021. La normativa regionale disciplina il recupero del patrimonio edilizio esistente, attribuendo ai Comuni la facoltà di consentire mutamenti di destinazione d'uso astrattamente ammissibili ed estendendo tale disciplina agevolativa anche agli interventi non ancora realizzati o in corso di realizzazione. Il giudizio ha esaminato la presunta illegittimità della norma nella parte in cui non imporrebbe ai Comuni di estendere le medesime facoltà di mutamento di destinazione d'uso anche alle nuove costruzioni ubicate nella stessa zona urbanistica.
La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Di conseguenza, resta pienamente valida l'impostazione legislativa regionale che differenzia la disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alle nuove costruzioni. La pronuncia chiarisce che la scelta del legislatore regionale di circoscrivere il beneficio del mutamento di destinazione d'uso agli interventi sul patrimonio esistente (inclusi quelli in corso o non ancora ultimati) non viola i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, né le norme sulla tutela del paesaggio, dell'ambiente, del buon andamento della pubblica amministrazione e della sussidiarietà verticale.
Per chi è cambiato
- •Cittadini e Proprietari di immobili: possono continuare a beneficiare delle disposizioni regionali sul recupero edilizio esistente e sui relativi mutamenti di destinazione d'uso nei Comuni pugliesi che hanno esercitato la facoltà prevista dalla legge, senza che ciò comporti un analogo automatismo o diritto esteso alle nuove costruzioni
- •Imprese edili e operatori immobiliari: conservano il quadro normativo di certezza per la pianificazione degli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente e cantieri in corso, conoscendo l'esatta perimetrazione delle facoltà concesse dai Comuni in materia di destinazione d'uso
- •Comuni della Regione Puglia: mantengono la propria discrezionalità amministrativa nell'autorizzare o meno i mutamenti di destinazione d'uso sul patrimonio edilizio esistente, senza l'obbligo di estendere tali deroghe o facoltà alle nuove costruzioni realizzate all'interno della medesima zona urbanistica.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La sentenza è stata depositata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale) n. 40 del 7 ottobre 2026, ed è immediatamente efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Gli organi competenti all'applicazione delle norme confermate sono i Comuni della Regione Puglia, chiamati a gestire i procedimenti edilizi e urbanistici relativi al recupero del patrimonio esistente in conformità all'art. 8-bis della legge regionale n. 33 del 2007 e successive modifiche. Non sono previste sanzioni specifiche introdotte direttamente dalla sentenza, trattandosi di un giudizio di legittimità costituzionale che ha confermato la validità di disposizioni legislative preesistenti.