Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 159 SENTENZA 22 giugno - 2 ottobre 2026
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 159 del 2 ottobre 2026, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale delle norme del codice penale e del codice di procedura penale (art. 155 c.p.; artt. 420-quater, comma 1, 554-bis, comma 2, e 554-ter, comma 1, c.p.p.) nella parte in cui non prevedono la possibilità di emettere una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di remissione della querela, in assenza del querelato all'udienza di comparizione predibattimentale, senza disporre la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, oppure subordinatamente a una previa notizia formale del procedimento o all'irragionevolezza dei costi di ricerca. La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Dal punto di vista pratico, resta confermato l'attuale quadro normativo: nel processo penale a citazione diretta, qualora l'imputato risulti assente all'udienza predibattimentale e vi sia una contestuale remissione di querela, continuano ad applicarsi i meccanismi ordinari previsti per l'assenza e la mancata conoscenza della pendenza del processo, senza che il giudice possa procedere direttamente all'estinzione del reato senza le valutazioni e le statuizioni sulle spese processuali imposte dal sistema vigente.
Per chi è cambiato
- •Imputati e querelati: mantengono i diritti e gli obblighi processuali previsti in caso di assenza all'udienza predibattimentale e remissione di querela, senza che venga introdotta una deroga automatica all'obbligo di pronuncia sulle spese o sui meccanismi di verifica della conoscenza del processo
- •Parti offese e querelanti: conservano la facoltà di rimettere la querela nei termini di legge, con gli effetti estintivi del reato disciplinati dal codice penale e di procedura penale
- •Magistratura e organi giudicanti: continuano ad applicare le disposizioni vigenti in materia di udienza predibattimentale e verifica della conoscenza della pendenza del processo, senza che la pronuncia della Corte modifichi le regole di giudizio e di condanna alle spese.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La sentenza è stata depositata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 40 del 7 ottobre 2026). Trattandosi di una sentenza di infondatezza (rigetto della questione di legittimità costituzionale), non introduce modifiche legislative né prevede nuove scadenze, adempimenti o regimi transitori, confermando la piena vigenza delle norme del codice penale e di procedura penale attualmente applicate nei giudizi predibattimentali.