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n. 157 SENTENZA 6 luglio - 2 ottobre 2026
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non prevede adeguate garanzie di difesa tecnica e di contraddittorio nell'ambito del procedimento di convalida e proroga del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera.
Nello specifico, la pronuncia colma un grave vuoto normativo sanzionato dall'articolo 24 della Costituzione (diritto di difesa). Da questo momento, il quadro giuridico del TSO viene integrato con garanzie procedurali imprescindibili per la persona sottoposta a misura coattiva: l'obbligo di informare tempestivamente l'interessato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, il dovere del giudice di provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio (designato dal giudice tutelare) in caso di assenza del legale di fiducia, l'obbligo di avvisare il difensore per consentirne la effettiva partecipazione all'audizione personale prima della convalida, e infine la notifica formale del decreto motivato di convalida (o di mancata convalida) del provvedimento sindacale direttamente al difensore.
La sentenza incide profondamente sulla disciplina storica del TSO risalente alla riforma sanitaria del 1978, imponendo una lettura costituzionalmente orientata che pone al centro la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali della persona fragile. La Corte ha inoltre formalmente invitato il Parlamento a intervenire con una riforma complessiva della normativa sui trattamenti sanitari coattivi, suggerendo di valutare anche l'istituto della nomina di un curatore speciale a tutela del paziente.
Per chi è cambiato
- •Cittadini e persone sottoposte a TSO: beneficiano del pieno riconoscimento del diritto inviolabile alla difesa e al contraddittorio durante il procedimento di convalida ospedaliera, non essendo più soggetti a una limitazione della libertà personale priva dell'assistenza legale obbligatoria
- •Avvocati e difensori: ottengono il riconoscimento del ruolo tecnico difensivo nei procedimenti di convalida del TSO, con il diritto di essere avvisati, di partecipare all'audizione del paziente davanti al giudice tutelare e di ricevere la notifica dei provvedimenti giudiziari
- •Magistratura e Giudici Tutelari: sono tenuti ad applicare immediatamente le garanzie procedurali stabilite dalla sentenza, provvedendo alla nomina dei difensori d'ufficio e garantendo la partecipazione tecnica nei procedimenti di convalida e proroga del TSO
- •Aziende Sanitarie Locali e strutture ospedaliere: devono adeguare le prassi amministrative e sanitarie per assicurare che ai pazienti sottoposti a TSO vengano garantite l'informazione sui propri diritti di difesa e la connessa interlocuzione con l'autorità giudiziaria.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 40 del 7 ottobre 2026) ed esplica i suoi effetti immediati a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. L'organo giurisdizionale di riferimento per l'attuazione delle nuove garanzie è il Giudice Tutelare, mentre il quadro normativo di riferimento modificato è l'articolo 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in combinato disposto con l'articolo 24 della Costituzione. L'atto contiene inoltre un appello specifico rivolto al legislatore per una riforma organica della materia dei trattamenti sanitari coattivi.