Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 154 SENTENZA 18 maggio - 25 settembre 2026
Cosa è cambiato
Con la sentenza n. 154 del 25 settembre 2026, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell'articolo 162-ter, quarto comma, del codice penale, confermando l'esclusione del reato di atti persecutori (il cosiddetto stalking, previsto dall'articolo 612-bis del c.p.) dall'ambito di applicabilità dell'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, che ipotizzavano una presunta irragionevolezza e una violazione del principio di uguaglianza nel trattamento sanzionatorio rispetto ad altri reati.
In pratica, la decisione ribadisce che chi si rende responsabile del reato di atti persecutori non può estinguere il procedimento penale a proprio carico semplicemente offrendo una riparazione pecuniaria o risarcitoria alla vittima (come invece è consentito per altri reati perseguibili a querela soggetta a remissione). La Corte ha ritenuto che la specificità e la gravità intrinseca della condotta di stalking — caratterizzata da una reiterazione di comportamenti oppressivi e da un profondo stato di ansia e paura generato nella vittima — giustifichino un trattamento normativo rigoroso, sottratto a logiche di monetizzazione o riparazione economica unilaterale che potrebbero risultare inadeguate a tutelare la dignità e la sicurezza della persona offesa.
Per chi è cambiato
- •Cittadini e vittime di reato: viene garantita una tutela rafforzata. La decisione conferma che i reati di stalking non possono essere 'cancellati' o estinti tramite un semplice risarcimento economico, impedendo che la gravità della condotta persecutoria venga ridotta a una mera questione patrimoniale e tutelando la vittima da pressioni esterne a transazioni.
- •Imputati e soggetti indagati per atti persecutori (art. 612-bis c.p.): viene definitivamente preclusa la possibilità di accedere alla causa di estinzione del reato basata sulle condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. Gli imputati dovranno affrontare l'ordinario iter processuale e le relative sanzioni penali senza poter beneficiare di questa via estintiva.
- •Magistratura e operatori del diritto (Giudici, Pubblici Ministeri, Avvocati): la sentenza fornisce un'interpretazione vincolante che sgombra il campo da dubbi applicativi, confermando la piena vigenza del divieto di applicare l'istituto riparatorio ai procedimenti per atti persecutori e orientando in senso rigoroso la giurisprudenza penale in materia di reati contro la persona.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
La sentenza è stata depositata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale) n. 39 del 30 settembre 2026, ed è entrata in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Trattandosi di una sentenza di infondatezza (e non di accoglimento o manipolativa), la norma scrutinata (art. 162-ter, quarto comma, del codice penale) rimane pienamente in vigore nel testo originario, senza modifiche operative rispetto alla prassi applicativa già in essere presso i tribunali italiani. Non sono previste scadenze per adempimenti o domande, in quanto la pronuncia vincola l'attività interpretativa dei giudici nei procedimenti penali pendenti e futuri aventi ad oggetto il reato di atti persecutori.