Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2026
Cosa è cambiato
La Corte d'appello di Roma ha emesso l'ordinanza del 4 giugno 2026 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 2026), promuovendo un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. L'atto solleva una questione di costituzionalità riguardante l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Nel dettaglio, la questione verte sul regime di competenza per la revoca o la modifica delle misure di prevenzione. Secondo la norma impugnata, il provvedimento di applicazione della misura può essere revocato o modificato "dall'organo dal quale fu emanato". Tuttavia, l'interpretazione giurisprudenziale prevalente ritiene che, qualora sia pendente il giudizio di appello sul decreto genetico (il provvedimento originario), la competenza a decidere su un'istanza di modifica o aggravamento – come nel caso specifico della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – spetti al giudice del gravame e non al giudice di primo grado che ha emesso la misura.
La Corte d'appello censura tale orientamento interpretativo, evidenziando una presunta lacuna o irragionevolezza della disposizione nella parte in cui la locuzione «dall'organo dal quale fu emanato» non specifica esplicitamente se tale competenza permanga in capo all'organo originario «indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il decreto genetico». L'ordinanza attiva pertanto il vaglio della Corte Costituzionale per definire con certezza il riparto di competenza funzionale in pendenza di impugnazione.
Per chi è cambiato
- •Soggetti sottoposti a misure di prevenzione: vedono interessata la disciplina procedurale che regola la modificazione, l'aggravamento o la revoca delle misure (quali la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) durante la pendenza dei giudizi di impugnazione, con riflessi sulla certezza dell'autorità giudiziaria competente a decidere sulle istanze
- •Avvocati e operatori del diritto: la questione incide direttamente sulla strategia difensiva e sull'individuazione del giudice corretto a cui indirizzare le istanze di revoca o modifica delle misure di prevenzione in pendenza di appello
- •Autorità Giudiziarie (Corti d'appello e giudici di primo grado): sono direttamente interessate dal conflitto interpretativo circa la titolarità della competenza decisionale sulle richieste di variazione delle misure antimafia durante il giudizio di gravame.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'atto è un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale (atto di promovimento) emessa il 4 giugno 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 33 del 19 agosto 2026. Non si tratta di una norma immediatamente precettiva o di un decreto con scadenze per i cittadini, bensì dell'avvio di un giudizio di legittimità costituzionale. Gli effetti pratici sulle procedure giudiziarie dipenderanno dalla futura pronuncia della Corte Costituzionale sull'articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.