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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 18 settembre 2026
Cosa è cambiato
L'ordinanza n. 1219 del 18 settembre 2026, emanata dal Dipartimento della Protezione Civile, introduce disposizioni operative specifiche per definire le modalità di applicazione delle procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022. L'intervento normativo si fonda sull'articolo 17 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, ed estende o adatta tali procedure in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel corso degli anni 2023 e 2024.
In termini pratici, il provvedimento stabilisce il quadro attuativo e i criteri procedurali che gli enti competenti devono seguire per gestire la fase post-emergenziale, il superamento delle criticità e l'attivazione delle misure di supporto e ristoro previste per i territori colpiti dagli eventi meteorologici o emergenziali registrati nel biennio 2023-2024. L'atto funge da ponte tecnico-normativo per omogeneizzare la gestione amministrativa degli interventi straordinari.
Per chi è cambiato
- •Cittadini e residenti nelle aree colpite: possono beneficiare delle procedure di assistenza, ripristino o indennizzo normate in via continuativa rispetto alle pregresse disposizioni del 2022
- •Enti locali, Regioni e strutture territoriali di protezione civile: sono tenuti ad applicare puntualmente le modalità operative definite nell'ordinanza per la gestione amministrativa e tecnica degli interventi legati agli eventi del 2023 e 2024
- •Soggetti attuatori e operatori del settore: devono attenersi alle disposizioni procedurali richiamate per l'esecuzione delle opere e la rendicontazione delle spese connesse alla gestione delle emergenze.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza è stata adottata in data 18 settembre 2026 ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 225 del 28 settembre 2026. L'autorità competente all'emanazione e al coordinamento è il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con il quadro normativo delineato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 25 del 2026 e dalla legge di conversione n. 59 del 2026. Per l'operatività di dettaglio, i soggetti interessati devono fare riferimento alle indicazioni trasmesse dal Dipartimento e alle pregresse disposizioni dell'ordinanza n. 932 del 2022 ora integrate.