Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2026
Cosa è cambiato
L'atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è un'ordinanza di rimessione (atto di promovimento) emessa dal Tribunale di Torino il 30 giugno 2026, con la quale viene sollevata una questione di legittimità costituzionale. Nel dettaglio, il giudice torinese investe la Corte Costituzionale della valutazione del combinato disposto tra l'articolo 168-bis, primo comma, del Codice penale e l'articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada.
Il cuore della questione riguarda la preclusione all'accesso all'istituto della 'sospensione del procedimento con messa alla prova' per gli imputati del reato previsto dal citato comma 7-bis dell'art. 192 del Codice della strada. Tale istituto di clemenza e rieducazione, che permette di estinguere il reato attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e condotte riparatorie, viene infatti precluso per specifiche fattispecie di reato stradale, generando dubbi di compatibilità costituzionale in ordine ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.
Per chi è cambiato
- •Imputati in procedimenti penali: in particolare coloro che devono rispondere del reato di cui all'art. 192, comma 7-bis, del Codice della strada dinanzi al Tribunale di Torino e ad altri uffici giudiziari, i quali subiscono attualmente un'esclusione legale dall'accesso alla messa alla prova
- •Autorità giudiziarie (Tribunali e Giudici penali): tenute a confrontarsi con la norma preclusiva e ad attendere la pronuncia della Corte Costituzionale per definire i processi in corso nei quali sia stata avanzata istanza di messa alla prova per il reato contestato
- •Corte Costituzionale: chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità della preclusione normativa, valutando se la sbarrata esclusione della messa alla prova per la specifica violazione del Codice della strada violi i principi costituzionali.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 38 del 23 settembre 2026. Trattandosi di un atto di promovimento (ordinanza di rimessione), l'iter operativo prevede ora l'avvio del giudizio incidentale di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta. Gli effetti pratici sui procedimenti penali pendenti dipenderanno esclusivamente dalla futura sentenza della Corte Costituzionale, che potrà dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma (aprendo così la strada alla messa alla prova per tali reati) oppure confermarne la validità.