Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - COMUNICATO
Cosa è cambiato
L'IVASS ha avviato formalmente il procedimento amministrativo per la cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli Intermediari (RUI) dei soggetti che non esercitano l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da oltre tre anni senza un giustificato motivo. Si tratta di un'azione di pulizia e vigilanza sul mercato: la permanenza nel Registro è condizione indispensabile per operare legalmente; la cancellazione comporta la perdita definitiva dell'abilitazione all'esercizio dell'attività. Il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale costituisce notifica legale dell'avvio del procedimento nei confronti degli interessati, i quali hanno ora la possibilità di presentare osservazioni o documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività o l'esistenza di cause giustificative dell'inerzia (es. malattia, servizio militare, maternità) entro i termini previsti dalla normativa di riferimento (Cap Assicurazioni e Regolamenti IVASS attuativi).
Per chi è cambiato
- •Intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti al RUI (persone fisiche e giuridiche) inattivi da oltre 3 anni: rischiano la cancellazione definitiva dal Registro con conseguente impossibilità di svolgere l'attività, perdita dei rapporti di collaborazione con le imprese di assicurazione e necessità di nuova iscrizione (con relativi requisiti formativi e esami) per un eventuale rientro futuro.
- •IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): esercita il potere di vigilanza e tenuta del Registro, garantendo che l'elenco degli operatori abilitati rispecchi la realtà operativa del mercato a tutela della trasparenza.
- •Imprese di assicurazione e riassicurazione: beneficiano di un Registro depurato da posizioni inattive, riducendo il rischio di affidare mandati a soggetti non più operativi o non vigilati attivamente.
- •Consumatori e utenti finali: godono di maggiore tutela poiché il Registro pubblico consultabile elenca solo professionisti effettivamente attivi e sottoposti a vigilanza corrente.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2026 (riferimento 26A04936). L'avvio del procedimento è atto dovuto ai sensi dell'art. 112 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e dei Regolamenti IVASS in materia di RUI. Gli intermediari destinatari possono presentare memorie difensive o documentazione comprovante l'attività o il giustificato motivo presso l'IVASS entro il termine perentorio indicato nella comunicazione individuale (solitamente 30 giorni dalla notifica/ pubblicazione). In assenza di riscontro o se le giustificazioni sono ritenute infondate, l'IVASS adotterà il provvedimento finale di cancellazione. Organo competente: IVASS - Direzione Intermediari.