Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DECRETO 14 agosto 2026
Cosa è cambiato
Il decreto dispone la liquidazione coatta amministrativa (LCA) della «D612 Firenze società cooperativa», con sede in Firenze. Si tratta di un provvedimento di natura amministrativa, adottato d'autorità dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che sancisce lo scioglimento della cooperativa e l'avvio della procedura di realizzo dell'attivo per soddisfare i creditori. La norma produce l'immediata cessazione dell'attività d'impresa della cooperativa, la sospensione dei poteri degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, revisori) e la sottrazione della disponibilità del patrimonio sociale agli amministratori. Viene contestualmente nominato un commissario liquidatore, figura tecnica di fiducia del Ministero, che subentra nella gestione dell'ente con il compito di inventariare i beni, riscuotere i crediti, vendere gli asset e ripartire il ricavato secondo la graduatoria dei creditori (privilegiati, chirografari, soci). La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rende la procedura opponibile ai terzi e avvia la pubblicità legale necessaria per la tutela del ceto creditorio.
Per chi è cambiato
- •Società cooperativa «D612 Firenze» (in Firenze): Perde l'autonomia patrimoniale e gestionale; gli organi sociali sono esautorati; l'ente avvia il percorso verso la cancellazione dal Registro delle Imprese una volta conclusa la liquidazione.
- •Commissario liquidatore (nominato dal decreto): Assume la legale rappresentanza della cooperativa in liquidazione; ha il compito di gestire la procedura, redigere l'inventario, liquidare l'attivo, pagare i debiti e presentare il rendiconto finale al Ministero.
- •Creditori della cooperativa (fornitori, banche, dipendenti, erario, soci creditori): Devono insinuarsi al passivo della liquidazione presentando domanda al commissario liquidatore nei termini che verranno fissati (solitamente 30-60 giorni dalla pubblicazione del bando); i pagamenti avverranno secondo l'ordine di prelazione legale.
- •Soci della cooperativa: Perdono il diritto di partecipazione e voto; il loro eventuale credito (conferimenti, prestiti sociali) viene trattato in base alla normativa sulla LCA delle cooperative (spesso postergato rispetto ai creditori esterni); non rispondono illimitatamente salvo diversa previsione statutaria o legge.
- •Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT): Esercita il potere di vigilanza e controllo sull'esecuzione della liquidazione; approva il rendiconto finale e autorizza la ripartizione finale e la cancellazione.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
Entrata in vigore/efficacia: Il provvedimento è efficace dalla data di adozione (14 agosto 2026) e reso pubblico con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 del 18 settembre 2026. Organo competente: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese / Ufficio competente per le procedure concorsuali). Adempimenti successivi: Il commissario liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto presso il Registro delle Imprese di Firenze, alla pubblicazione del bando per l'insinuazione al passivo e all'avvio delle operazioni di inventario e realizzo. La durata della procedura non è predeterminata ma dipende dalla complessità dell'attivo e dal contenzioso. Sanzioni: Gli ex amministratori che non consegnano libri, scritture contabili, beni e disponibilità finanziarie al commissario rispondono penalmente (art. 216 L. Fall. / Codice Crisi) e civilmente.