Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2026
Cosa è cambiato
Con l'ordinanza del 4 maggio 2026, la Corte d'appello di Bari ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in via incidentale riguardante l'articolo 593, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114. La norma censurata prevede il divieto per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento relative ai reati che rientrano nella citazione diretta a giudizio (procedimenti di competenza del tribunale monocratico di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.). L'atto di promovimento attiva il vaglio della Corte Costituzionale per verificare se tale preclusione impugnatoria violi i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e obbligatorietà dell'azione penale, bloccando la possibilità di riesame in secondo grado per un'ampia categoria di reati minori o di media gravità definiti con sentenza assolutoria in primo grado.
Per chi è cambiato
- •Pubblico Ministero: subisce una limitazione procedurale netta, non potendo più impugnare in appello le sentenze di proscioglimento pronunciate nei giudizi monocratici con citazione diretta, in attesa della pronuncia della Consulta
- •Imputati e Soggetti Prosciolti: beneficiano, nel quadro della normativa attuale, dell'immutabilità della sentenza assolutoria di primo grado rispetto alle impugnazioni del pubblico ministero nei reati ex art. 550 c.p.p., con una definizione più rapida della posizione processuale, salvo l'esito del giudizio di costituzionalità
- •Giudici e Corti d'Appello: sono coinvolti nell'applicazione della norma e nella sospensione o gestione dei procedimenti in cui sia stata sollevata o rilevata analoga questione di legittimità costituzionale.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza di promovimento della Corte d'appello di Bari è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 37 del 16 settembre 2026. L'atto apre formalmente il giudizio incidentale di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale dovrà esprimersi sulla conformità alla Costituzione della norma impugnata. Gli effetti pratici definitivi sulla tenuta dell'articolo 593, comma 2, del codice di procedura penale dipenderanno esclusivamente dalla futura sentenza della Consulta.