Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 2026
Cosa è cambiato
L'atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è un'ordinanza di rimessione (atto di promovimento) emessa dal Tribunale di Perugia il 20 luglio 2026 nell'ambito di un procedimento civile, con la quale viene sollevata una questione di legittimità costituzionale. Nello specifico, il giudice a quo contesta l'articolo 96 del Codice di procedura civile, che disciplina la responsabilità aggravata della parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il nucleo della questione riguarda la presunta lacuna normativa dell'articolo 96 c.p.c. nella parte in cui non prevede la condanna in solido del difensore insieme alla parte assistita. Tale condanna scatterebbe, secondo i termini della questione sollevata, nel caso in cui il legale abbia promosso un'azione inammissibile o manifestamente infondata, ovvero abbia persistito nell'iniziativa giudiziaria pur avendo la coscienza della sua pretestuosità o della sua palese contrarietà alla giurisprudenza consolidata. L'ordinanza avvia pertanto il giudizio di fronte alla Corte Costituzionale per verificare se l'assenza di tale responsabilità solidale in capo all'avvocato violi i princìpi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento della giustizia, aprendo potenzialmente la strada a future modifiche sull'effettiva deterrenza contro le liti temerarie.
Per chi è cambiato
- •Avvocati e Difensori: sono direttamente interessati dalla questione di costituzionalità, poiché un eventuale accoglimento della norma potrebbe introdurre il rischio concreto di essere condannati in solido con i propri clienti al pagamento delle spese e dei danni per lite temeraria in caso di azioni giudiziarie manifestamente infondate o pretestuose
- •Parti in giudizio, Cittadini e Imprese: la modifica potenziale dell'articolo 96 c.p.c. rafforzerebbe la tutela contro l'abuso dello strumento processuale da parte di controparti litigiose, incidendo sulle valutazioni di rischio e opportunità strategica prima di intraprendere un'azione legale
- •Giudici e Corti di Giustizia: l'eventuale pronuncia della Corte Costituzionale fornirebbe un nuovo strumento sanzionatorio per contrastare il contenzioso seriale o infondato, alleggerendo il carico di lavoro degli uffici giudiziari.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza del Tribunale di Perugia è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 37 del 16 settembre 2026, segnando l'avvio formale del giudizio di legittimità costituzionale. L'atto non modifica immediatamente il Codice di procedura civile, ma rappresenta l'atto introduttivo di un procedimento davanti alla Corte Costituzionale, la quale dovrà esprimersi nel corso dei mesi successivi con una sentenza di accoglimento, rigetto o inammissibilità. Fino alla pronuncia della Consulta, l'articolo 96 del c.p.c. rimane pienamente applicabile nel testo vigente.