Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 138 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 2026
Cosa è cambiato
L'atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è un'ordinanza di promovimento (n. 138 del 5 giugno 2026) emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia nell'ambito di un contenzioso tra la contribuente Coop Alleanza 3.0 e l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Emilia. L'oggetto del contendere riguarda la fiscalità d'impresa e, in particolare, il regime di deducibilità ai fini dell'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) dell'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e dell'IMU (Imposta Municipale Propria) relative agli immobili strumentali all'attività d'impresa.
Con questo provvedimento, il giudice tributario di primo grado ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, ritenendo necessario l'intervento della Corte Costituzionale. Nel dettaglio, le norme messe in discussione sono l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (che disciplina la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP escludendo o limitando determinate deduzioni) e l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (in materia di federalismo fiscale municipale, che regola l'indeducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP). L'ordinanza attiva pertanto il giudizio di costituzionalità per verificare se il divieto di dedurre tali imposte locali sugli immobili strumentali violi i principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria.
Per chi è cambiato
- •Imprese e Società (in particolare grandi catene di distribuzione, cooperative e titolari di immobili strumentali): l'atto si inserisce in una controversia fiscale che tocca direttamente il carico tributario delle attività economiche. Un'eventuale pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta potrebbe aprire la strada alla deducibilità dell'ICI e dell'IMU ai fini IRAP, generando potenziali opportunità di rimborso o sgravio per i contribuenti che detengono immobili strumentali
- •Agenzia delle Entrate e Amministrazione Finanziaria: l'ente impositore è parte attiva del giudizio e dovrà attendere l'esito del giudizio di legittimità costituzionale per definire la correttezza delle pretese tributarie contestate e la gestione dei contenziosi analoghi pendenti
- •Corti di Giustizia Tributaria e Autorità Giudiziaria: i giudici tributari di ogni ordine e grado sono direttamente interessati in quanto, a seguito di questa ordinanza, la trattazione dei ricorsi aventi ad oggetto la medesima questione di legittimità subirà un rinvio o una sospensione in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'ordinanza è stata formalmente emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia in data 5 giugno 2026 ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale) n. 37 del 16 settembre 2026. L'atto apre la fase del giudizio incidentale di legittimità costituzionale: l'efficacia pratica e le eventuali ricadute applicative per i contribuenti dipenderanno esclusivamente dalla successiva sentenza che la Corte Costituzionale emetterà a seguito della trasmissione degli atti.