Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2026
Cosa è cambiato
L'atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è un'ordinanza di rimessione (atto di promovimento) emessa dal Tribunale di Pisa il 15 luglio 2026, con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale riguardante la sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. In particolare, la normativa attuale (l'articolo 165, quinto comma, del Codice penale e l'articolo 6, comma 2, della legge 19 luglio 2019, n. 69) impone che i condannati per determinate categorie di reati debbano partecipare a corsi di recupero a proprie spese per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena.
Il giudice rimettente contesta l'omissione di una disciplina che tuteli i soggetti non abbienti o in condizioni di disagio economico. La norma censurata non prevede infatti che, per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato o che si trovino in comprovate difficoltà economiche, la partecipazione a tali corsi sia gratuita, oppure che i relativi costi siano inizialmente anticipati dall'erario, per poi essere definitivamente a carico dello Stato in caso di esito positivo del percorso, o recuperati (alla stregua delle spese processuali) solo in caso di esito negativo.
La questione sollevata mira a evitare che l'impossibilità economica di far fronte al costo dei percorsi di recupero si traduca in una discriminazione sostanziale, impedendo di fatto ai soggetti indigenti di accedere a un beneficio penitenziario (la sospensione condizionale della pena) che viene invece concesso a chi dispone delle risorse finanziarie necessarie per pagare i corsi.
Per chi è cambiato
- •Imputati e condannati per specifiche categorie di reato: la questione incide direttamente sul loro diritto di accesso alla sospensione condizionale della pena, evidenziando la criticità di dover sostenere integralmente e di tasca propria i costi dei percorsi di recupero obbligatori
- •Soggetti in stato di indigenze o ammessi al patrocinio a spese dello Stato: sono i soggetti potenzialmente discriminati dalla normativa attuale, poiché l'assenza di previsioni sulla gratuità o sull'anticipazione da parte dell'erario rischia di precludere loro l'accesso al beneficio penitenziario per ragioni esclusivamente economiche
- •Autorità giudiziarie e Tribunali: il Tribunale di Pisa si è fatto promotore del giudizio di legittimità costituzionale, mentre tutti gli uffici giudiziari italiani saranno tenuti ad applicare l'eventuale sentenza della Corte Costituzionale che dichiarerà l'illegittimità o ridefinirà le modalità di pagamento e gratuità dei percorsi di recupero.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'atto è un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 37 del 16 settembre 2026. L'ordinanza non modifica direttamente e immediatamente le norme in vigore, ma avvia il giudizio di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. Sarà la Corte Costituzionale, con una successiva sentenza, a stabilire se le disposizioni censurate violino i principi costituzionali di uguaglianza e del diritto di difesa, introducendo eventualmente la gratuità o l'anticipazione a carico dell'erario per i non abbienti.