Questa scheda è una sintesi orientativa generata da Intelligenza Artificiale per facilitare la comprensione del testo. L'AI può compiere errori o imprecisioni. Questo documento NON costituisce parere legale né ha valore giuridico o vincolante. Per qualsiasi uso ufficiale o formale, verificare sempre il testo sulla Gazzetta Ufficiale.
n. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2026
Cosa è cambiato
Il Tribunale di Brescia, con l'ordinanza del 15 luglio 2026, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in via incidentale riguardante le recenti modifiche normative che hanno imposto il divieto assoluto di detenzione, cessione, distribuzione, commercio e vendita al pubblico delle infiorescenze di canapa (anche delle varietà ammesse dalla legge n. 242 del 2016), nonché dei prodotti derivati, estendendo ad essi le pesanti sanzioni penali previste dal Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990).
Nel dettaglio, l'atto di promovimento contesta la conformità alla Costituzione dell'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 4), e lettera b), numero 3), del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito con modificazioni dalla legge 9 giugno 2025, n. 80). Tale decreto ha modificato la legge 2 dicembre 2016, n. 242, introducendo i commi 3-bis agli articoli 1 e 2. Il nodo centrale sollevato dal giudice riguarda l'equiparazione sanzionatoria e il divieto di commercializzazione applicati anche alle infiorescenze e ai prodotti che risultano concretamente privi di qualsiasi efficacia drogante o psicotropa.
Dal punto di vista pratico, l'ordinanza non modifica direttamente le regole in vigore, ma avvia un giudizio davanti alla Corte Costituzionale volto a verificare se la criminalizzazione della filiera delle infiorescenze di canapa industriale a basso contenuto di THC violi i principi di proporzionalità della pena, ragionevolezza e libertà di iniziativa economica, aprendo la strada a una potenziale declaratoria di incostituzionalità delle norme restrittive introdotte nel 2025.
Per chi è cambiato
- •Imprese e Produttori agricoli della filiera della canapa: subiscono l'impatto diretto delle norme censurate che vietano la commercializzazione delle infiorescenze, ma attendono dalla pronuncia della Corte Costituzionale una possibile rimozione dei divieti e delle sanzioni penali che bloccano la vendita di una parte economicamente rilevante del loro raccolto
- •Operatori commerciali e negozianti (es. grow shop e rivenditori al dettaglio): interessati dal giudizio in quanto destinatari dei divieti di vendita al pubblico e delle sanzioni di natura penale previste dal d.P.R. n. 309 del 1990 per la commercializzazione di infiorescenze prive di effetto drogante
- •Cittadini e consumatori: coinvolti rispetto alla libertà di acquisto e detenzione di prodotti derivati dalla canapa industriale che oggi rischiano di incorrere in sanzioni penali indipendentemente dalla concreta offensività della condotta
- •Autorità giudiziarie e Tribunali: chiamati a sospendere i procedimenti penali in corso a carico di soggetti imputati per reati legati alla commercializzazione o detenzione di infiorescenze di canapa lecita, in attesa della decisione della Consulta.
Ulteriori informazioni, scadenze e adempimenti
L'atto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 37 del 16 settembre 2026, a seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia nell'ambito di un procedimento penale. Trattandosi di un'ordinanza di rimessione (atto di promovimento), il provvedimento avvia ufficialmente il giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale. Gli effetti pratici definitivi sulle norme impugnate (art. 18 del d.l. n. 48/2025, convertito dalla legge n. 80/2025, e artt. 1 e 2 della legge n. 242/2016) dipenderanno esclusivamente dalla futura sentenza della Consulta, la quale stabilirà se le disposizioni censurate siano o meno conformi alla Carta Costituzionale.